Leva Gennaro

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quale criterio si applica se in un assemblea condominiale non si raggiungono entrambe le condizioni sopra indicate? Ed in particolare se tutto il condominio è costituito da 4 proprietari ed in assemblea ne sono presente solo tre che,pero', non costituiscono la magggioranza millesimale come ci si regola?
In sintesi c'è la maggioranza degli intervenuti (ed anche dei proprietari) ma non quella dei millesimi.
chi prevale?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Art. 1136, comma 3 c.c.:
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

I due commi successivi recitano:
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
il condominio è costituito da 4 proprietari ed in assemblea ne sono presente solo tre che,pero', non costituiscono la magggioranza millesimale come ci si regola?

Descrivi l'esatta composizione del Condominio ovvero: proprietario A millesimi X e via dicendo.
"Curioso" che in 3 abbiate meno millesimi di 1 (restante)...forse che il "possidente" è il costruttore con ancora molto invenduto?

"Traducendo" quanto scritto da @Nemesis la maggioranza nelle votazioni è variabile in funzione dell'argomento su cui si vota.
Per evitare annullabilità meglio che i voti favorevoli siano sempre la maggioranza di teste (nel vostro caso 3) che rappresenti/possieda 500 millesimi.
"Forzare" dichiarando la validità di una delibera priva della doppia maggioranza espone alla possibile "impugnazione" del "contrario" e/o astenuto/assente (entro 30gg).
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Per esempio se l' Ordine del giorno della assemblea fosse l'approvazione del rendiconto annuale (art. 1135 c.c.) :
- Quorum costitutivo (che è quello per il quale il Presidente della assemblea dichiara valida l'assemblea) in Prima convocazione ci vorrebbe la maggioranza dei partecipanti al condominio che possiedano 667/1000 di proprietà; mentre in Seconda convocazione è sufficiente 1/3 dei partecipanti al condominio che abbiano 334/1000 di proprietà.
- Quorum deliberativo (che è quello che approvando la delibera impegna con la sua decisione il condominio tutto) in Prima convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti che abbiano 500/1000 di proprietà; mentre in Seconda convocazione è sufficiente la maggioranza degli intervenuti che abbiano 334/1000.
 

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