Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sì. Ma è l'art. 72 che prevede che
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti
articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Lo so .Hai citato l'art. 72, e io ha risposto con l'unico "rimando" in esso contenuto pertinente al mio esempio precedente, cioè l'art. 66.
Ma continuo a pensare che possa valere quanto detto prima:
una norma inferiore (regolamento) non può consentire quello che una norma (legge) superiore vieta, ma può vietare ulteriormente.
Nel caso che conosco di persona convocare con 5 giorni solo di anticipo sarebbe la certezza di assemblea deserta, dato che la gran parte dei condomini risiede all'estero (condominio sul Lago di Garda) e non riuscirebbe ad organizzarsi in tempo.
Non penso che la riforma del condominio avesse l'obiettivo di complicare la vita condominiale, quindi credo che tale interpretazione sia plausibile, come confermato da apposita consulenza legale richiesta dal nuovo amministratore.
Non ho la pretesa che sia come dico io.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Non discutevo sul termine per la convocazione dell’assemblea. Ma sulla validità del divieto, da te ammessa, di essere rappresentati da un estraneo al condominio, se tale divieto fosse previsto dal regolamento.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Io ritengo che Francesca abbia ragione quando sostiene che un regolamento di condominio, anche solo assembleare, possa vietare la delega agli estranei al condominio. Il diritto inderogabile, sancito dall'art. 67 disp. att. c.c., è quello di essere rappresentati in assemblea da un delegato. Un regolamento può ben disciplinare le modalità di fruizione del diritto, purchè non lo renda di fatto infruibile. Ad esempio sarebbe nulla una clausola del regolamento di condominio che consentisse di delegare solamente a persone ultra centenarie.....
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Perché un condomino dovrebbe necessariamente farsi rappresentare da un altro condomino, con cui potrebbe avere un conflitto d'interessi e non invece da una persona estranea al condominio, con la quale ha un rapporto fiduciario?
Quale sarebbe la ragionevolezza di un tale divieto?
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Professionista
Perché un condomino dovrebbe necessariamente farsi rappresentare da un altro condomino, con cui potrebbe avere un conflitto d'interessi e non invece da una persona estranea al condominio, con la quale ha un rapporto fiduciario?
Quale sarebbe la ragionevolezza di un tale divieto?
Se parliamo di ragionevolezza posso essere d'accordo con te; le opinioni di Francesca e mia riguardavano invece la liceità di una siffatta clausola di regolamento.
 

renzanna

Membro Attivo
Fermo restando che partecipare alle riunioni sarebbe la cosa migliore, riuscire a coinvolgere tutti è sempre impresa ardua. Comunque la mia domanda era improntata sul fatto che, interpretando la legge in questo modo e cioè che le deleghe sono persone e che non esiste alcun divieto sulla scelta del delegato, che peraltro la stessa legge la vieta solo per l'amministratore, si potrebbe verificare che un estraneo al condominio con le previste deleghe possa essere il solo a decidere.
E ripeto...il termine assemblea indica una riunione di più persone e quindi nel caso di un solo partecipante con deleghe (caso varie volte verificatosi) come si potrebbe ancora parlare di assemblea?
E ribadisco il fatto che se il legislatore voleva intendere deleghe uguale a teste, perchè indicare il doppio presupposto....1/3 valore mm e 1/3 partecipanti al condominio che, a mio modestissimo parere, non sono i delegati ma gli effettivi condomini? Altrimenti sarebbe bastato solo il presupposto di 1/3 del valore dei mm. composto da almento 1/3 dei condomini o loro rappresentanti. Inserendo la "e" di "and" si è voluto proprio indicare che 1/3 dei condomini fossero proprio quelli "partecipanti al condominio".
Esiste qualche pronuncia della cassazione in merito?
 

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