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Occorre in ogni caso che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, siano modificati con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma c.c.La norma indica che se la modifica comporta la variazione di almeno 1/5 (20%) del tuo "valore" la correzione delle tabelle è imperativa e a tuo carico.
Occorre in ogni caso che i valori proporzionali delle singole unità immobiliari, espressi nella tabella millesimale, siano modificati con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma c.c.
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