stefy1973

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Salve,
scusate ma un eventuale creditore del legittimario potrebbe agire in surrogatoria per la restituzione ex art. 563 c.c. di immobili che un terzo abbia acquistato da un donatario o da un coerede?
Grazie.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Ciao gianco ora mi assento per un aperitivo, al rientro mi ricollego, sono sempre in attesa dei documenti per i 2 immobili a Calasetta, senza fretta però fino a Luglio non ci sono
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
mi sembra di aver capito se un creditore di un erede legittimario può sostituirsi al legittimario medesimo e chiedere la restituzione del bene ad un terzo che nel frattempo ha acquistato il bene medesimo che un coerede del debitore ha avuto in donazione, nel caso in cui la donazione leda la quota disponibile del de cuius.
Secondo me l'azione può essere esercitata solo dal legittimario, o dai suoi figli per rappresentazione, se è stato leso nella sua quota legittima.
 

stefy1973

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
mi sembra di aver capito se un creditore di un erede legittimario può sostituirsi al legittimario medesimo e chiedere la restituzione del bene ad un terzo che nel frattempo ha acquistato il bene medesimo che un coerede del debitore ha avuto in donazione, nel caso in cui la donazione leda la quota disponibile del de cuius.
Secondo me l'azione può essere esercitata solo dal legittimario, o dai suoi figli per rappresentazione, se è stato leso nella sua quota legittima.
Art. 563 c.c. cita solo il legittimario come soggetto che può chiedere la restituzione al terzo acquirente.
Lo stesso articolo riguarda la restituzione di beni di provenienza donativa, ma una sentenza del 2001 pare abbia esteso anche ai beni derivati da disposizione testamentaria.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Lo stesso articolo riguarda la restituzione di beni di provenienza donativa, ma una sentenza del 2001 pare abbia esteso anche ai beni derivati da disposizione testamentaria.
scusa leggi bene l'art. da te citato
"Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione [559 c.c.] hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione (1) della donazione (2), il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559 c.c.], la restituzione degli immobili [2652 n.8, 2690 n. 5 c.c.] (3) .
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima
(4) . Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma (5), la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153 c.c.] (6) .
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
ecc... ecc... ."
Ci deve essere prima di tutto una sentenza di riduzione della donazione fatta al coerede che ha avuto dal de cuius più di quanto gli sarebbe spettato. L'azione di collazione e riduzione può essere promossa dal legittimario leso nel valore della sua quota legittima una volta ricostruito il patrimonio del de cuius. Potrebbe darsi il caso che al coerede leso stia bene la situazione iniqua generata dal comportamento del genitore.
Non so cosa dica la sentenza del 2001 però potrebbe darsi che se l'erede privilegiato abbia già venduto l'immobile donato prima della morte del donante, ed abbia venduto anche gli immobili ricevuti per disposizione testamentaria, il legittimario leso possa far fronte al valore della riduzione chiedendo la restituzione all'acquirente dell'ultimo immobile venduto. Può darsi fosse palese la volontà di non restituire la parte in eccesso da parte del donatario.
Comunque è sempre una azione che deve promuovere il legittimario e non un suo creditore.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto