stefy1973

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Ci deve essere prima di tutto una sentenza di riduzione della donazione fatta al coerede che ha avuto dal de cuius più di quanto gli sarebbe spettato. L'azione di collazione e riduzione può essere promossa dal legittimario leso nel valore della sua quota legittima una volta ricostruito il patrimonio del de cuius. Potrebbe darsi il caso che al coerede leso stia bene la situazione iniqua generata dal comportamento del genitore.
Certo, ci deve essere prima una sentenza relativa all'azione di riduzione, nel caso specifico sarebbe promossa dallo stesso creditore in surrogatoria.
Ovviamente dovrebbe dimostrare che il legittimario ha ricevuto meno della quota di legittima (nel caso specifico il 50% essendo il figlio).


Non so cosa dica la sentenza del 2001 però potrebbe darsi che se l'erede privilegiato abbia già venduto l'immobile donato prima della morte del donante, ed abbia venduto anche gli immobili ricevuti per disposizione testamentaria, il legittimario leso possa far fronte al valore della riduzione chiedendo la restituzione all'acquirente dell'ultimo immobile venduto. Può darsi fosse palese la volontà di non restituire la parte in eccesso da parte del donatario.
La sentenza del 2001 estende l'art. 563 c.c. anche ai beni ricevuti per disposizione testamentaria, anche se non è implicato alcun bene donato.
A mio avviso è un errore, e vedo che anche altri concordano con me.
Ma così è stato deciso in quella sede.


Comunque è sempre una azione che deve promuovere il legittimario e non un suo creditore.
Il creditore che, nel caso specifico, agirebbe in surroga per richiedere ed ottenere la riduzione, in caso l'escussione dai coeredi non sia sufficiente, non potrebbe agire in surroga per richiedere ed ottenere la restituzione da terzi che abbiano acquistato immobile da un coerede?
 

Luigi Criscuolo

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@stefy1973 io ho capito che tu giri attorno al palo della azione surrogatoria.
Tuttavia le disposizioni contenute nel testamento sono sempre valide e possono essere corrette da un giudice al quale si sia rivolto un legittimario leso nella sua quota legittima solo per la parte che manca per arrivare alla quota piena del legittimario ricorrente.
Questa azione di riduzione della eredità nei confronti degli altri coeredi non è obbligatoria perché al legittimario possono andare bene le disposizioni testamentarie lasciate dal de cuius: quindi non è un credito vero e proprio che il legittimario vanta nei confronti di altri coeredi.
In ogni caso l' azione surrogatoria del creditore vale solo per la parte mancante alla quota di legittima spettante al legittimario debitore: se con quello che ricava non ripiana completamente il suo credito non può pretendere di attaccare le proprietà ereditate dai coeredi che rispondono alle quote previste dalla legge.
Non hai inserito il numero della sentenza del 2001 che continui a citare, sono curioso di leggerla.
 

stefy1973

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Proprietario Casa
@stefy1973 io ho capito che tu giri attorno al palo della azione surrogatoria.
Tuttavia le disposizioni contenute nel testamento sono sempre valide e possono essere corrette da un giudice al quale si sia rivolto un legittimario leso nella sua quota legittima solo per la parte che manca per arrivare alla quota piena del legittimario ricorrente.
Questa azione di riduzione della eredità nei confronti degli altri coeredi non è obbligatoria perché al legittimario possono andare bene le disposizioni testamentarie lasciate dal de cuius: quindi non è un credito vero e proprio che il legittimario vanta nei confronti di altri coeredi.
In ogni caso l' azione surrogatoria del creditore vale solo per la parte mancante alla quota di legittima spettante al legittimario debitore: se con quello che ricava non ripiana completamente il suo credito non può pretendere di attaccare le proprietà ereditate dai coeredi che rispondono alle quote previste dalla legge.
Non hai inserito il numero della sentenza del 2001 che continui a citare, sono curioso di leggerla.
Il legittimario non vanta alcun credito nei confronti dei coeredi.

Ma se esistesse un creditore del legittimario che mettesse in dubbio la quota di legittima, quindi tramite surroga agisse con azione di riduzione e gli venisse accordata e nemmeno tramite i beni ereditati ed ancora di proprietà dei coeredi si arrivasse alla quota di legittima?
Sempre tramite surrogatoria potrebbe proporre azione di restituzione verso chi ha acquistato altri beni ereditati dai coeredi?

Tenuto sempre conto che l'art. 563 c.c. riguarda la restituzione dei beni derivanti da donazione e che solo un'unica sentenza di cassazione ha esteso lo stesso art. 563 c.c. ai beni derivanti da disposizione testamentaria (mah...), in un caso che se ricordo bene coinvolgeva azione di un legittimario pretermesso.
La sentenza del 2001 è la 4130.
 

stefy1973

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E' pacifico che un creditore del legittimario possa agire in surroga ed esercitare l'azione di riduzione verso i coeredi, una volta accertata che vi sia lesione della quota di legittima ovviamente.
Se i coeredi nel frattempo avessero già alienato gli immobili ereditati, mi si dice che il creditore potrebbe agire in surroga per esercitare l'azione di restituzione su quegli immobili.


La sentenza 4130 del 2001 esamina il caso di un legittimario pretermesso.
Cass. civ. Sez. II, 22.03.2001, n. 4130 – Studio Legale Berto
Esatto.
Ma mi viene detto che se l'estensione dell'art. 563 c.c. ai beni derivanti da disposizione testamentaria vale nel caso di legittimario pretermesso, varrà anche in caso di legittimario leso nella quota di legittima.
 

Luigi Criscuolo

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Se i coeredi nel frattempo avessero già alienato gli immobili ereditati,
avranno i soldi ricavati dalla vendita.
Mi sembra di aver letto nello stralcio della sentenza che ti ho postato che i beni, o la parte di beni, che sarebbero aspettati al legittimario, vengono compensati in denaro.
I coeredi debitori del legittimario gli dovranno versare l'importo equivalente al valore della riduzione, ognuno proporzionalmente alla propria quota e non in solido.
Ognuno dei coeredi provvederà con il proprio patrimonio.
Chi dei coeredi fosse incapiente provocherà la applicazione dell'art. 563 del c.c. sui beni da lui ereditati ed alienati.
Comunque siccome tutta questa azione non credo che convenga farla per avere 20/30.000 € ma cifre più sostanziose; e siccome l'importo dei compensi del CTU nominato dal Giudice e dei CTP nominati, opportunamente, dalle parti, sarà agganciato al valore dell'intera proprietà del de cuius, e non all'importo che il creditore vuole recuperare, chi ci guadagnerà da questa azione saranno senz'altro i tecnici ed avvocati.
Il promotore di questa azione legale dovrà incominciare ad investire denaro per avere le prove per dimostrare la lesione della quota protetta da legittima del suo debitore; e la cosa non sarà facile a meno che non si tratti di una persona di famiglia (cugino/nipote) che può conoscere l'entità del patrimonio del de cuius da quando questo era in vita.
Non so se hai dato uno sguardo alle date della sentenza 1884: inizio vertenza 20 gennaio 1982 - sentenza della Cassazione 25 gennaio 2017.
Secondo me ottenere la restituzione del credito, attraverso la restituzione degli immobili nel frattempo alienati potrebbe essere una "vittoria di Pirro".
 

stefy1973

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avranno i soldi ricavati dalla vendita.
Oppure non più...


Mi sembra di aver letto nello stralcio della sentenza che ti ho postato che i beni, o la parte di beni, che sarebbero aspettati al legittimario, vengono compensati in denaro.
I coeredi debitori del legittimario gli dovranno versare l'importo equivalente al valore della riduzione, ognuno proporzionalmente alla propria quota e non in solido.
Ognuno dei coeredi provvederà con il proprio patrimonio.
Chi dei coeredi fosse incapiente provocherà la applicazione dell'art. 563 del c.c. sui beni da lui ereditati ed alienati.
Ecco... quindi concordi su surrogatoria per azione di restituzione.
A mio parere è ingiusto, specialmente nel caso in cui il legittimario, non pretermesso, avesse fatto rinuncia all'azione di riduzione... il terzo acquirente come può sapere se il legittimario ha creditori oppure no?
Se, giustamente, per prudenza ha posto come condizione che il legittimario facesse rinuncia all'azione di riduzione, si riteneva al sicuro.
Senza contare che surrogatoria per un'azione non citata nel codice civile... boh
Il legittimario avrebbe trascurato di esercitare un'azione che il codice civile nemmeno contempla?


Il promotore di questa azione legale dovrà incominciare ad investire denaro per avere le prove per dimostrare la lesione della quota protetta da legittima del suo debitore; e la cosa non sarà facile a meno che non si tratti di una persona di famiglia (cugino/nipote) che può conoscere l'entità del patrimonio del de cuius da quando questo era in vita.
Beh per avere un'idea basta leggere il testamento e vedere cosa è stato lasciato al legittimario e cosa ai coeredi.
Certo, poi dimostrare, magari tra qualche anno, che il legittimario non ha preso il 50% ma il 40% non sarà certamente sempllice.


Non so se hai dato uno sguardo alle date della sentenza 1884: inizio vertenza 20 gennaio 1982 - sentenza della Cassazione 25 gennaio 2017.
Secondo me ottenere la restituzione del credito, attraverso la restituzione degli immobili nel frattempo alienati potrebbe essere una "vittoria di Pirro".
Si, visto!
Ma seppur molto tardi... se la somma è consistente ne vale la pena.
 

Luigi Criscuolo

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in sostanza: il testamento di un vedovo ha nominato tra gli eredi, oltre al proprio figlio, alcune persone: parenti non parenti la cosa non ha importanza. Alcuni dei beneficiari testamentari non se la spassano economicamente bene: il figlio ha dei debiti e probabilmente anche almeno uno dei chiamati. I testamento viene pubblicato ed i chiamati accettano l'eredità anche se le disposizioni testamentarie lederebbero la quota di legittima del figlio (legittimario) al quale spetterebbe 1/2 dell'asse ereditario. Uno dei coeredi, essendo in crisi economica, vende immediatamente l'immobile ricevuto in eredità per pagare i propri debiti. Nel frattempo il creditore del figlio chiede il pignoramento dei beni di quest'ultimo per soddisfare il proprio credito. Il valore delle proprietà del legittimario, sia sue personali che ereditate, non coprono l'entità del debito. Il creditore va a leggere il testamento e ritiene che il legittimario è stato leso nella sua quota di legittima in quanto non ha ricevuto 1/2 del "relictum". Per questo lo invita a fare domanda di riduzione e collazione dei beni ricevuti dagli altri coeredi: questa azione si può espletare entro 10 anni dalla accettazione della eredità. Siccome il legittimario non intende avvalersi di questa possibilità, il creditore intraprende l'azione surrogatoria. Si deve rivolgere ad un giudice, il quale, se riscontrerà la lesione della legittima, imporrà agli altri coeredi di restituire al creditore del legittimario,ognuno proporzionalmente alla propria quota ricevuta, delle somme di denaro. A questo punto chi ha la possibilità risarcirà il creditore del legittimario; mentre per riscuotere i soldi nei confronti di chi non ha possibilità economiche il creditore del legittimario dovrà intraprendere una nuova azione nei confronti del terzo acquirente per imporre la restituzione dell'immobile acquistato dai coeredi. Il terzo acquirente potrà conservare la proprietà sull'immobile se paga al creditore del legittimario l'importo corrispondente alla quota a carico di chi gli ha venduto casa. Il terzo acquirente messo in mezzo a questo pasticcio cercherà un modo per rivalersi su chi gli ha venduto l'immobile.
Il percorso ha tempi lunghi, i costi sono certi, vedi tu.
 

stefy1973

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in sostanza: il testamento di un vedovo ha nominato tra gli eredi, oltre al proprio figlio, alcune persone: parenti non parenti la cosa non ha importanza. Alcuni dei beneficiari testamentari non se la spassano economicamente bene: il figlio ha dei debiti e probabilmente anche almeno uno dei chiamati. I testamento viene pubblicato ed i chiamati accettano l'eredità anche se le disposizioni testamentarie lederebbero la quota di legittima del figlio (legittimario) al quale spetterebbe 1/2 dell'asse ereditario. Uno dei coeredi, essendo in crisi economica, vende immediatamente l'immobile ricevuto in eredità per pagare i propri debiti. Nel frattempo il creditore del figlio chiede il pignoramento dei beni di quest'ultimo per soddisfare il proprio credito. Il valore delle proprietà del legittimario, sia sue personali che ereditate, non coprono l'entità del debito. Il creditore va a leggere il testamento e ritiene che il legittimario è stato leso nella sua quota di legittima in quanto non ha ricevuto 1/2 del "relictum". Per questo lo invita a fare domanda di riduzione e collazione dei beni ricevuti dagli altri coeredi: questa azione si può espletare entro 10 anni dalla accettazione della eredità. Siccome il legittimario non intende avvalersi di questa possibilità, il creditore intraprende l'azione surrogatoria. Si deve rivolgere ad un giudice, il quale, se riscontrerà la lesione della legittima, imporrà agli altri coeredi di restituire al creditore del legittimario,ognuno proporzionalmente alla propria quota ricevuta, delle somme di denaro. A questo punto chi ha la possibilità risarcirà il creditore del legittimario; mentre per riscuotere i soldi nei confronti di chi non ha possibilità economiche il creditore del legittimario dovrà intraprendere una nuova azione nei confronti del terzo acquirente per imporre la restituzione dell'immobile acquistato dai coeredi. Il terzo acquirente potrà conservare la proprietà sull'immobile se paga al creditore del legittimario l'importo corrispondente alla quota a carico di chi gli ha venduto casa. Il terzo acquirente messo in mezzo a questo pasticcio cercherà un modo per rivalersi su chi gli ha venduto l'immobile.
Il percorso ha tempi lunghi, i costi sono certi, vedi tu.
La situazione è grosso modo quella.
Leggermente complicata dal fatto che il legittimario non ha ancora accettato l'eredità ma ha già espressamente rinunciato all'azione di riduzione.
Potrebbe fare anche rinuncia all'azione di restituzione...
A mio parere sarebbe profondamente ingiusto che il terzo acquirente fosse costretto a restituire l'immobile o una somma di denaro.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio parere sarebbe profondamente ingiusto che il terzo acquirente fosse costretto a restituire l'immobile o una somma di denaro.
sai quando si compra un immobile bisogna andare a vedere come il venditore è arrivato ad avere la proprietà dell'immobile medesimo. Se la proprietà è arrivata per disposizione testamentaria, una delle cose da andare a vedere è proprio se il testamento, per caso, non ha leso qualche legittimario. Questo per non venire coinvolti nelle beghe di famiglia. Perché sovente che fa testamento ha delle idee non proprio canoniche sulle disposizioni testamentarie, sopratutto se non si tratta i figli in ugual modo: i tribunali sono pieni di cause legate all'eredità.
Stessi rischi si corrono se si acquista un immobile donato, anche se donato con dispensa di collazione, perché i conti si fanno quando morirà il donante e con la situazione economica che lascerà.
 

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