Slas998

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Specifico meglio....l'atto di conpravendita. Su delega del venditore il prezzo dell' immobile venduto verra' corrisposto dall' acquirente a favore del sottoscritto (figlio) mediante bonifico praveninte da mutuo stipulato c/o la banca x.
Specico altro appunto non so se rilevante o meno, sull' atto io vengo menziomato per il beneficio delegato ma chi ha firmato e' acquirente e venditore
 

romettor

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La donazione è stata posta in un atto estraneo che aveva tutt'altro fine. La "genialata" sarebbe che bene o male è in un atto pubblico, peccato che sia in una compravendita mentre sarebbe necessario lo specifico atto di donazione nel quale tu donatario dovresti accettare "con animo grato" come comunemente si scrive e ciò per perfezionare l'atto che quindi ha una sua specifica configurazione e vuole che il donatario accetti per perfezionare l'atto. ma questo per i "Soloni" del forum sono io ed esclusivamente io ad inventarlo chissà per che (mi pagassero). Sin qui l'art. 782 c.c.
Per l'aspetto fiscale concatenato e che segue necessariamente l'atto pubblico (che non c'è stato e da qui l'elusione) vai a vedere l'art. 10 bis dello Statuto del contribuente del 2010. Non fornisce una precisa sanzione ma rinvia alle specifiche amministrative che nel caso di specie saranno quelle per il bollo e registro (artt. 69 e segg. TU registro).
Se nessuno contesta la donazione "indiretta" il tutto andrà tranquillamente avanti per secula seculorum altrimenti potrebbero - dico potrebbero - esserci problemi che dovrai affrontare tu e non quelli che dicono che io sono un povero fissato.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
La donazione è stata posta in un atto estraneo che aveva tutt'altro fine. La "genialata" sarebbe che bene o male è in un atto pubblico, peccato che sia in una compravendita mentre sarebbe necessario lo specifico atto di donazione
Anche qui non discuto sul fatto che potrebbe essere richiesta nell'atto la accettazione formale della donazione da parte del donatario.
Ma non mi risulta che gli atti debbano essere necessariamente distinti.

Ho un rogito unico, in cui sono stati comprati da 6 soggetti diversi non legati da parentela 6 porzioni di terreno esclusive, una settima in comunione; al tutto è stata aggiunta una servitù di passaggio su una costruenda strada, ceduta da due ulteriori soggetti: In aggiunta è stata pure stabilità la finalità di dette compravendite, il cui oggetto sarebbe stata la costruzione di un edificio (oggi diremmo a schiera) ecc.

Il rogito è unico: e date le modalità, ha evitato a priori un successivo atto di divisione ed assegnazione.
Non c'è stata evasione: e più che elusione direi che si è evitato un doppio rogito.
Non tutte le "furbate" sono elusioni: come non tutte le furbate sono esenti da errori.
 

romettor

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Il tuo caso è ineccepibile. In atto si possono inserire plurimi negozi. Del resto ogni singolo capo avrà scontato le sue imposte di registro, trascrizione ed ipotecarie etc. Il notaio va a tariffa e il risparmio potrebbe essere nel bollo per i fogli e le spese di repertorio etc.
Nel ns. caso rimando al 782 CC: l'accettazione può essere fatta anche con atto pubblico distinto posteriore per cui un atto pubblico alla fine ci vorrà. Quando si aggirano le norme poi manca sempre qualcosa. in più SUA maestrà il fisco potrebbe digrignare i denti e da noi si sa l'unico istituto dello Stato rigoroso è il fisco perchè si tocca la sua borsa. Quando si fa una furbatella è opportuno saperne i limiti.
 

Dimaraz

Membro Storico
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Scusa, alla fine ho voluto approfondire
Nel ns. caso rimando al 782 CC: l'accettazione può essere fatta anche con atto pubblico distinto posteriore per cui un atto pubblico alla fine ci vorrà. Quando si aggirano le norme poi manca sempre qualcosa. in più SUA maestrà il fisco potrebbe digrignare i denti e da noi si sa l'unico istituto dello Stato rigoroso è il fisco perchè si tocca la sua borsa. Quando si fa una furbatella è opportuno saperne i limiti.


risata_thumb.gif


Perchè già che c'eri non ti sei preso anche un libro sulla velocità superluminale...magari ora si poteva disquisire sul delta% di differenza nella velocità fra tachione e fotone e sulle relative interazioni nella maturazione dell'acino nell'area del Prosecco.
 

Slas998

Membro Attivo
Conduttore
La donazione è stata posta in un atto estraneo che aveva tutt'altro fine. La "genialata" sarebbe che bene o male è in un atto pubblico, peccato che sia in una compravendita mentre sarebbe necessario lo specifico atto di donazione nel quale tu donatario dovresti accettare "con animo grato" come comunemente si scrive e ciò per perfezionare l'atto che quindi ha una sua specifica configurazione e vuole che il donatario accetti per perfezionare l'atto. ma questo per i "Soloni" del forum sono io ed esclusivamente io ad inventarlo chissà per che (mi pagassero). Sin qui l'art. 782 c.c.
Per l'aspetto fiscale concatenato e che segue necessariamente l'atto pubblico (che non c'è stato e da qui l'elusione) vai a vedere l'art. 10 bis dello Statuto del contribuente del 2010. Non fornisce una precisa sanzione ma rinvia alle specifiche amministrative che nel caso di specie saranno quelle per il bollo e registro (artt. 69 e segg. TU registro).
Se nessuno contesta la donazione "indiretta" il tutto andrà tranquillamente avanti per secula seculorum altrimenti potrebbero - dico potrebbero - esserci problemi che dovrai affrontare tu e non quelli che dicono che io sono un povero fissato.
Si ha quindi tutt'altro fine anche comprare casa con i soldi dei genitori pur menzionati in atto di compravendita a come dici!!! I notai a questo punto fanno tutti ''genialate"? Tutti a eludere?
 

Slas998

Membro Attivo
Conduttore
La donazione è stata posta in un atto estraneo che aveva tutt'altro fine. La "genialata" sarebbe che bene o male è in un atto pubblico, peccato che sia in una compravendita mentre sarebbe necessario lo specifico atto di donazione nel quale tu donatario dovresti accettare "con animo grato" come comunemente si scrive e ciò per perfezionare l'atto che quindi ha una sua specifica configurazione e vuole che il donatario accetti per perfezionare l'atto. ma questo per i "Soloni" del forum sono io ed esclusivamente io ad inventarlo chissà per che (mi pagassero). Sin qui l'art. 782 c.c.
Per l'aspetto fiscale concatenato e che segue necessariamente l'atto pubblico (che non c'è stato e da qui l'elusione) vai a vedere l'art. 10 bis dello Statuto del contribuente del 2010. Non fornisce una precisa sanzione ma rinvia alle specifiche amministrative che nel caso di specie saranno quelle per il bollo e registro (artt. 69 e segg. TU registro).
Se nessuno contesta la donazione "indiretta" il tutto andrà tranquillamente avanti per secula seculorum altrimenti potrebbero - dico potrebbero - esserci problemi che dovrai affrontare tu e non quelli che dicono che io sono un povero fissato.
Pero' prima dici che sono previste sanzioni amministrative poi no... mahhh?
 

romettor

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Sentite le norme son li e quella cardine da cui il resto discende dal 1942 (ma riprende altra del 1865) , se non vi piacciono cambiate stato che ci posso fare. forse altrove è tutto più bello e non ci sono persone che sanno leggere per cui se le bevon tutte (magari un buon prosecco a sto punto non guasterebbe)
Comunque guai a dire la verità, in altri tempi e non solo nel bel paese si andava dritti al rogo! pensateci se volete essere obiettivi altrimenti auguri. I notai non li tocco. Intanto se i tribunali, commissioni tributarie etc. sono intasati sino all'anno x. un motivo ci sarà.
 

romettor

Membro Ordinario
Proprietario Casa
....Le sanzioni amministrative ci sono e ti ho indicato dove vederle. Comunque se sei tranquillo e sereno rimanici che stai contento e fai bene.
 

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