basty

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Può essere. Le giravolte delle disquisizioni legali non sono le letture che preferisco.

Non sono certo assimilabili alle dimostrazioni della geometria euclidea, e nemmeno confrontabili con la finezza del calcolo infinitesimale.

Di certo i termini in premessa mi sembravano capovolti: nel caso in sentenza prima si dona un immobile, poi il ricavato della contestuale successiva vendita va al donatario.

Qui si vende prima l'immobile, ed il ricavato va al donatario.

Certamente vedo una parentela tra le due situazioni (non per niente l'ho presa in considerazione): ma leggendo le motivazioni , un profano ha sempre l'impressione che l'azzeccagarbugli di turno possa sempre sostenere il tutto ed il contrario di tutto.

E dato che appunto le parti appaiono quasi invertite, sarei proprio curioso di capire in che consiste lo sbaglio. (e siamo arrivati a #134)....

p..s.: e che dire allora della sentenza del 28 marzo -2 luglio 2014 n. 15095? qui direi che se ne potrebbe trarre qualche conclusione anche per il presente caso.
 
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romettor

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....incredibile, siamo ancora qua! il tutto perchè giurisprudenza a parte dove troverete tutto ed il contrario di tutto non volete leggere un'articolo specifico e preciso in tema del cc e arivare alle sue fiscali conseguenze. Il notaio è sovente apprezzato più di altri quando riesce a ridurre i costi di operazioni: chi sceglie il notaio "cauto" e che ti fa spendere di più. Pochi certo ogni operazione border line ha i suoi rischi ed occorre prenderli. Se non si afferra questo possiamo stare gli anni ma vedo che nessuno ha cacciato una risoluzione o interpello dell'A.E. in cui si benedice il fatto dedotto. Con ciò, giusto o sbagliato sarebbe risolto il caso.
 

Slas998

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Può essere. Le giravolte delle disquisizioni legali non sono le letture che preferisco.

Non sono certo assimilabili alle dimostrazioni della geometria euclidea, e nemmeno confrontabili con la finezza del calcolo infinitesimale.

Di certo i termini in premessa mi sembravano capovolti: nel caso in sentenza prima si dona un immobile, poi il ricavato della contestuale successiva vendita va al donatario.

Qui si vende prima l'immobile, ed il ricavato va al donatario.

Certamente vedo una parentela tra le due situazioni (non per niente l'ho presa in considerazione): ma leggendo le motivazioni , un profano ha sempre l'impressione che l'azzeccagarbugli di turno possa sempre sostenere il tutto ed il contrario di tutto.

E dato che appunto le parti appaiono quasi invertite, sarei proprio curioso di capire in che consiste lo sbaglio. (e siamo arrivati a #134)....

p..s.: e che dire allora della sentenza del 28 marzo -2 luglio 2014 n. 15095? qui direi che se ne potrebbe trarre qualche conclusione anche per il presente caso.
....incredibile, siamo ancora qua! il tutto perchè giurisprudenza a parte dove troverete tutto ed il contrario di tutto non volete leggere un'articolo specifico e preciso in tema del cc e arivare alle sue fiscali conseguenze. Il notaio è sovente apprezzato più di altri quando riesce a ridurre i costi di operazioni: chi sceglie il notaio "cauto" e che ti fa spendere di più. Pochi certo ogni operazione border line ha i suoi rischi ed occorre prenderli. Se non si afferra questo possiamo stare gli anni ma vedo che nessuno ha cacciato una risoluzione o interpello dell'A.E. in cui si benedice il fatto dedotto. Con ciò, giusto o sbagliato sarebbe risolto il caso.
E' assodato che da parte tua arrivera' da pagare 2 o 3 mila euro di sanzione dall' A.E. . Ma con tutto il rispetto mi appoggio per ottimismo a chi dice il contrario. P.s. piu' di uno..
 

romettor

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...Alla fine nel sito dell'AE ho trovato che nel caso di donazioni sotto franchigia (nel tuo caso 1000000) sino al 2011 si scontava il registro in termine fisso(168 €) mentre con la circolare 44/2011 si è deciso che tutto è in franchigia per cui niente registro e niente elusione. Rimane quindi la sola nullità della donazione sancita del resto nel 2017 dalla n. 18725 dalle sezioni unite. Farei quindi attenzione sul fronte IRPEF poichè senza donazione si possono scatenare le curiosità dell'AE sull'introito cospicuo che non trova una sua evidente giustificazione.
 

Slas998

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...Alla fine nel sito dell'AE ho trovato che nel caso di donazioni sotto franchigia (nel tuo caso 1000000) sino al 2011 si scontava il registro in termine fisso(168 €) mentre con la circolare 44/2011 si è deciso che tutto è in franchigia per cui niente registro e niente elusione. Rimane quindi la sola nullità della donazione sancita del resto nel 2017 dalla n. 18725 dalle sezioni unite. Farei quindi attenzione sul fronte IRPEF poichè senza donazione si possono scatenare le curiosità dell'AE sull'introito cospicuo che non trova una sua evidente giustificazione.
A
Ora niente sanzioni... ma adesso ci sta' di mezzo l' IRPEF!?? mahhh Cioe'....??? se e' tutto scritto in atto ovvero.. si vende ( mio padre e senza plusvalenze) e che l' acquirente su delega (scritta in atto) del venditore corrisponde a me il denaro proveniente dalla banca dove quest' ultima ha stipulato il mutuo. Cos' e' che scatena l' A.E. ?
 

Dimaraz

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Rimane quindi la sola nullità della donazione sancita del resto nel 2017 dalla n. 18725 dalle sezioni unite.

Ripeto: dati al gioco delle bocce che è più alla tua portata.

Citare sentenze limitandosi alla lettura dei titoli o delle massime estrapolate in qualche sito (da un "commentatore" del tuo livello) ...non fa di te nemmeno una "matricola" di avvocato.
 

romettor

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Caro Dimaraz da cui tanto apprendiamo, dovrei portare tutta la SSUU? si cita e chi ha interesse se la trova e se la legge. Comunque ho trovato la circolare 44/2011 che risolve alcuni problemi e non apprezzi, ti piace solo essere sprezzante dall'alto della tua sapienza senza pietà per gli umili.
Per il resto, visto che ho la paranoia del fisco (solo io da queste parti, voi siete tutti tranquili, vero?) informo che la Corte di Cassazione con la n.25451del 20.06.16 ha ritenuto legittimo il sequestro del conto corrente, e quindi il blocco di ogni operazione finanziaria, qualora manchi una adeguata giustificazione allo spostamento di denaro.
Fra i motivi che giustificano il blocco del c.c. e il sequestro delle somme accreditate rientrano quelle operazioni in cui manca una valida causale di pagamento supportata da un’opportuna documentazione ( fiscale o con scrittura con ‘data certa’). In pratica se come nel nostro caso manca l'atto probante e cioè la donazione .
I giudici di legittimità con la sentenza sopracitata hanno precisato che il DPR n. 600 del 1973 (art 32) prevede la presunzione che i prelevamenti e i versamenti operati su c.c.

bancari si considerano in via automatica ricavi. Spetta quindi al contribuente vincere tale presunzione e dimostrare il contrario. Secondo gli Ermellini sarà poi il giudice tributario a verificare le prove documentali fornite dal titolare del conto ed ogni altro indizio, non essendo ammesse prove testimoniali. Io da aspirante matricola mi son sempre posto dubbi. State sereni voi che sapete.....
 

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