Dimaraz

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Sempre difficile stabilire cosa sia "giusto" ...o meglio cosa preveda la Legge quando la stessa demanda i criteri a quanto si afferma in uno studio/pubblicazione che :
1-è disponibile solo a pagamento
2-è un "cantiere aperto" (sempre in mutazione).

Conteggio del calore: l’assemblea non può stabilire la quota fissa

Il riparto
Viene confermato che, a tal fine, occorre fare ricorso alla norma Uni 10200 (ad oggi è in vigore la versione del 2015). Come in precedenza, non è possibile integrare i calcoli utilizzando i coefficienti correttivi per compensare le maggiori dispersioni all'ultimo e al primo piano pilotis. L'assemblea non potrà che approvare, salvo errori, i calcoli effettuati dal professionista incaricato.
Del tutto nuova, invece, l'alternativa contenuta nella recente modifica legislativa. Qualora vi siano particolari criticità dovute a notevoli dispersioni dall'involucro edilizio tali da evidenziare differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio superiori al 50 per cento, è possibile non applicare la norma Uni 10200.
Tale circostanza, però, deve risultare da una relazione tecnica asseverata. Non è chiaro come debba essere calcolata la differenza. Si ritiene che il tecnico debba calcolare i fabbisogni di tutti gli appartamenti e, conseguentemente, accertare quale sia la media. Questo dato dovrà essere superato del 50% al fine della ricorrenza del requisito richiesto. In tal caso l'assemblea (con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi) potrà decidere se applicare o meno la norma Uni 10200.
In caso negativo, la spesa del riscaldamento dovrà essere suddivisa almeno per il 70% sulla base dei consumi effettivi (prelievi volontari di energia termica). Anche in questo caso, benchè vi siano particolari criticità afferenti alle dispersioni, non sarà possibile introdurre coefficienti correttivi.

Gli importi rimanenti (ndr: i consumi involontari) potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Le voci cui il legislatore ha fatto riferimento si ritiene che siano le dispersioni involontarie dalla rete di distribuzione, la forza motrice, la manutenzione ordinaria ed il terzo responsabile.

Ho evidenziato le parti "interessanti"...e, come noti, il testo appare declinato molto al "condizionale" con una pletora di possibilità.

Personalmente trovo molto più coerente , con quanto ricavabile dagli articoli del CC, che tutto ciò che non sia attribuibile alla decisione del singolo si ripartisca sulla base dei millesimi di proprietà...salvo la possibilità di fissare unc riterio diverso con una decisione unanime (1000/1000).

E' in preparazione l'ennesima versione della 10200...quindi nuovo "pretesto" per nuovi adeguamenti quantomeno amministrativi.
La sensazione che sia tutta una "pagliacciata" per far "lavorare" certe categorie è sempre più palese.



 

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