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Secondo la sentenza del Tribunale di Roma n. 6769 depositata in data 13 Marzo 2018, l'attività di affittacamere – B&B all'interno del condominio, può essere vietata soltanto in presenza di una clausola ad hoc del regolamento; il regolamento per essere valido anche nei confronti di terzi, ossia dei successivi acquirenti degli immobili, deve essere trascritto nei registri immobiliari.
Ho trovato questa informazione, leggendo la seguente consulenza giuridica on line:


Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 20 novembre 2014 n. 24707, l'attività di affittacamere è permessa anche in presenza di un regolamento condominiale che vieti di destinare gli appartamenti ad uso differente da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato.
In passato la giurisprudenza della Cassazione è stata ondivaga: ad esempio la sentenza del 7 gennaio 2016 n. 109 in base alla quale se il regolamento di condominio vieta destinazioni d'uso differenti da quella abitativa, non è possibile procedere con attività commerciali occasionali e non.
Nella seguente pagina web, è possibile ripercorrere il percorso giurisprudenziale della materia del B&B all'interno del condominio.


Saluti
 

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