domenico10

Membro Ordinario
Professionista
inoltre tutti i calcoli e i diritti vanno riferiti, non alla nascita o meno di potenziali eredi, ma alla data della morte del de cuius. a quella data si vede quale sia l'albero genealogico dello stesso e lo stato di famiglia, in base a tali doc, si tireranno le conclusioni. un figlio nascituro alla data della donazione, o non ancora concepito, non intacca i suoi potenziali diritti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'unica possibilità è quella che tra la data di trascrizione della donazione e la data di apertura della successione, sia passato almeno un ventennio
No! Il ventennio sarebbe rilevante esclusivamente per l'eventuale azione di restituzione ex art. 563 c.c.
E cioè quando i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a
terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della
donazione. In tal caso, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può
chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.
Se però la trascrizione della domanda di riduzione della donazione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Il decorso del termine ventennale è sospeso nei confronti del coniuge, della parte dell'unione civile e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.
 

ensiro

Membro Attivo
Ok ho capito che c'è una grande confusione, come al solito succede con le leggi italiane, interpretabili ad libidum.
Per capire meglio faccio un esempio:
una persona in vita, al momento in cui non ha ancora eredi, dona ad una Onlus 100.000€. Nel frattempo questa persona ha due figli. Alla sua morte il patrimonio rimasto ammonta a 50.000 €. Secondo quanto detto nei precedenti post, il calcolo del patrimonio dovrebbe comprendere la precedente donazione, quindi 100000 + 50000 = 150.000, ovvero 75.000 € a testa. Ma se il patrimonio attuale dispone di soli 50.000 € , vuol dire che gli eredi possono/devono chiedere la restituzione alla onlus dell'ammontare della donazione (penso che il ragionamento valga anche se la donazione riguardasse un immobile) ?
A questo punto, fatta la legge trovato l'inganno, il mio amico non potrebbe prestare a sua nipote una somma equivalente al valore, magari fittizio dell'immobile, che le poi gli compera ? In quali rischi/ controlli potrebbe incorrere?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
quindi 100000 + 50000 = 150.000, ovvero 75.000 € a testa
No. La quota di riserva dei figli è pari a 2/3. La quota disponibile è pertanto pari a 1/3.
fatta la legge trovato l'inganno, il mio amico non potrebbe prestare a sua nipote una somma equivalente al valore...
"Inganno" che sarebbe inefficace. La nipote sarebbe debitrice nei confronti dell'eredità.
 

ensiro

Membro Attivo
E' vero per la quota, è stato un lapsus. Rimane comunque il fatto che gli eredi dovrebbero contestare/richiedere almeno una parte alla persona a cui è stato donato.
Tutto sommato ho capito che è una gran seccatura. Penso che consiglierò al mio amico di lasciar perdere anche perchè, vista la spada di Damocle che si troverebbe sulla testa, anche la nipote non so quanto possa essere propensa a rischiare.
Grazie a tutti per i contributi.
 

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