basty

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Proprietario Casa
In una recente discussione aperta sul forum, cioè:
Come trasferire detrazioni ristrutturazioni de cuius

ho sollevato perplessità su come debbano intendersi le regole che portano alla esposizione delle spese detraibili effettuate sulle parti in oggetto, quando il titolare, singolo o in comunione con altri, dell'intero edificio, sia un unico soggetto.

A titolo di esempio si supponga il rifacimento della intera copertura del tetto di un fabbricato composto da due unità immobiliari appartenenti alla medesima particella Fg XX-Part. YY , sub 1 e sub 2. e relative pertinenze .

Le domande sono quindi:

1) Ai fini fiscali sono assimilabili alle parti comuni condominiali esemplificate nell'art. 1117, anche le medesime parti funzionalmente comuni a più unità immobiliari, quando l'edificio mono-proprietario è costituito da più u.i. catastali distinte ?
2) Nella esposizione dei dati richiesti sul modulo Redditi o 730, la spesa totale deve essere ripartita ed attribuita separatamente ai due subalterni, o trattandosi di spesa su parte comune non riferibile singolarmente ad uno specifico sub, può fare riferimento alla sola indicazione catastale relativa all'intero edificio, cioè al Fg XX-Part. YY.
2.1) In alternativa deve essere contrassegnato anche il campo "condominio" pur non trattandosi giuridicamente di condominio , e riportando come cod. fiscale quello del soggetto che ha effettuato i bonifici (in analogia alle istruzioni sul condominio minimo) ?
3) Nel caso fosse obbligatorio ripartire la spesa su ciascuno dei due sub, come descritto al punto 1, come potrebbero gli eredi continuare a godere delle detrazioni nel caso i due sub cadessero in successione, e non fossero "detenuti direttamente" dagli eredi i due subalterni, pur rimanendo essi proprietari e detentori effettivi delle parti funzionalmente comuni non cedute in locazione? ( ad esempio il tetto, la facciata, le scale, l'ascensore, l'impianto centralizzato di riscaldamento)?
4) Come ritenete debba essere letto correttamente quanto precisato sulla Guida alle detrazioni della Agenzia delle Entrate, dove a pag. 10 scrive:
------------
1.2 PARTI CONDOMINIALI
1.2.1 In cosa consistono
Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
 36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.

Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
 il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
 i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
 le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera
---------------

in buona sostanza si possono ritenere dette parti funzionalmente comuni a più u.i., come quelle citate all'art. 1117 , assimilabili alle medesime di un contesto condominiale, pur non essendo nel nostro caso un "condominio"?

Grazie a chi vorrà esprimersi, possibilmente a fronte di riscontri normativi oggettivi.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Alla base vi è una "premessa" errata: seppur unità diverse l'esistenza di un solo proprietario non rende il "complesso" un Condominio.

In tale contesto la differenziazione in "parti comuni" non è richiamabile.
 

basty

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Proprietario Casa
Mi permetto ancora di insistere per un chiarimento più puntuale.

Nella sintesi che ho cercato di fare introducendo questa discussione, necessaria per non inquinare l'altra che ha peculiarità tali da essere trattate senza generalizzare, mi sono ben guardato dall'usare il termine "parti condominiali".
E non ho mai introdotto il concetto di condominio.

Dopodichè è fuori discussione che in un fabbricato costituito da più unità immobiliari ci siano parti costruttive "comuni funzionalmente" a più unità: il tetto, la facciata, l'ascensore, le scale non sono attribuibili ad un singolo appartamento: sono quindi al servizio di tutta la casa. In italiano sono quindi parti comuni a tutti gli utenti dell'edificio.

Ho chiesto come ci si deve regolare in tema di detrazioni e compilazione del 730-740-Unico-Redditi e compagnia cantante...se in un tal edificio si interviene ad esempio sul tetto. Punto.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Torno a ripetere: edificio di 1 proprietario=no condominio=no parti comuni.
Anche se si volesse distinguere la presenza di unità abitative divise (es. appartamenti) e parti "a servizio indiviso" (corrispondenti alle parti comuni in un Condominio) le stesse appartengono sempre e solo al proprietario.

Pare la ricerca di problemi dove non vi sono.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Dovrei risponderti che come al solito sottovaluti la capacità di comprensione del tuo prossimo.
Per favore lascia perdere la definizione e la natura del condominio.

Intervengo sul tetto (rifacimento della copertura) della casa che copre due unità catastali.immobiliari.
Ovviamente sono spese detraibili rientrando in una manutenzione straordinaria lettera b della L 380/2001 art. 3

Spendo 30.000 euro: come le espongo nella dichiarazione dei Redditi, Quadro RP ?
Che riferimenti catastali indico?

meglio: sono obbligato a ripartire la spesa, ad es. 15000€ al sub 1, e gli altri 15000€ al sub 2, o sono autorizzato ad esporre in unica riga 30000 € attribuiti al fabbricato di Fg XX- Part.YY ?
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Come già scritto:

Unico proprietario di un intero edificio

Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
La locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121 risposta 2.6).

SE, come preponi, esiste un unico proprietario di un edificio che comprende più abitazioni (appartamenti) non esiste obbligo a suddivisione della spesa sulle rispettive unità.
Tutto il resto viene di conseguenza.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
SE, come preponi, esiste un unico proprietario di un edificio che comprende più abitazioni (appartamenti) non esiste obbligo a suddivisione della spesa sulle rispettive unità.
Tutto il resto viene di conseguenza.

Se hai letto tutto l'altro 3D, avrai sicuramente letto la seguente affermazione di Biz, che ha innescato la discussione su come comportarsi con quel genere di interventi.

post #12
Morale della favola:
1- se il subalterno è uno solo, ................
2- se i subalterni sono due, le spese per la ristrutturazione andavano contabilizzate già in partenza suddividendole fra i due subalterni proporzionalmente alle reali quote di competenza gravanti su entrambi. Se ciò non è stato fatto, il problema va ben oltre l'ereditarietà della detrazione.

post #15
1- se non ne avete indicato nessuno la dichiarazione è scorretta
2- se avete imputato tutto su uno, bisogna identificare quale sia e la detrazione andrà in capo agli attuali suoi detentori
3- se li avete indicati entrambi, bisogna vedere quale importo avete imputato su ciascuno e l'ereditarietà di ciascuna quota andrà in capo a chi di voi ha la detenzione su quell'unità specifica

Non sto a cercarla, ma partendo da quelle affermazioni, traeva una ulteriore conseguenza: non è ammesso indicare come estremi catastali solo Fg XX-Nr YY.

Tu ad esempio non affermi la medesima cosa, anche se non hai risposto puntualmente alla domanda 2.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Non mi avventuro sull'interpretare cosa intendono gli altri quando espongono qualcosa (anche se spesso mi qualificano per paragnosta).
Se controlli ho marcato un errore (sentenze che fanno Legge) e la replica è stata che ho esposto meglio quanto s'intendeva.

Qui tu ne dici una giusta ma poi una sbagliata:
post #12
Morale della favola:
1- se il subalterno è uno solo, ................
2- se i subalterni sono due, le spese per la ristrutturazione andavano contabilizzate già in partenza suddividendole fra i due subalterni proporzionalmente alle reali quote di competenza gravanti su entrambi.

Edificio con unico proprietario:
1-limite detraibile 96mila nessun riparto
2-limite 96milaxnumero unità (nello specifico 192mila) e ancora nessuna ripartizione perché i bonus spettano a chi paga fintanto che è in vita.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma ciò che più mi preme è sottolineare ciò che scrive la circolare nr. 121/98 alla risposta 2.6 di cui ti ringrazio.

2.6. Unico proprietario di un intero edificio. Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o piu' unita' immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile. Infatti, tenuto conto che la detrazione, per espressa previsione legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell'immobile, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117" del codice civile, vada considerata in senso oggettivo e non soggettivo, riferibile, pertanto, alle parti comuni a piu' unita' immobiliari e non alle parti comuni a piu' possessori.

La conclusione, è esattamente ciò che ho cercato di ribadire nell'altra discussione, e che per chiarezza ho riproposto in questo 3D.

La lingua italiana può a volte essere equivocabile: ma anche se lo fosse stata, a maggior ragione un consulente di un contribuente dovrebbe trarne vantaggio, e non assumere un atteggiamento da fiscalista talebano, o se preferisci una più consueta espressione delle mie parti, "essere più realista del Re".

@cec ; @Biz Consulting

p..s.: questa credevo di averla inviata 3 ore fa: fa lo stesso.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Qui tu ne dici una giusta ma poi una sbagliata:
Qui ti confondi: quelle erano affermazioni non mie, che appunto contestavo in quella che tu hai definito tenzone.

Sai bene che ho una testa dura: ma a volte confermo che è meglio ragionare con la propria testa che con le formule acquisite.
Del resto a volte sai bene che definirei anche te un talebano del diritto.....

In ogni modo pur riconoscendo che non si possa legiferare entrando in ogni possibile dettaglio, è certo che sull'argomento una ripassatina legislativa generale potrebbe far bene alla comprensione degli umani contribuenti.
 

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