In una recente discussione aperta sul forum, cioè:
Come trasferire detrazioni ristrutturazioni de cuius
ho sollevato perplessità su come debbano intendersi le regole che portano alla esposizione delle spese detraibili effettuate sulle parti in oggetto, quando il titolare, singolo o in comunione con altri, dell'intero edificio, sia un unico soggetto.
A titolo di esempio si supponga il rifacimento della intera copertura del tetto di un fabbricato composto da due unità immobiliari appartenenti alla medesima particella Fg XX-Part. YY , sub 1 e sub 2. e relative pertinenze .
Le domande sono quindi:
1) Ai fini fiscali sono assimilabili alle parti comuni condominiali esemplificate nell'art. 1117, anche le medesime parti funzionalmente comuni a più unità immobiliari, quando l'edificio mono-proprietario è costituito da più u.i. catastali distinte ?
2) Nella esposizione dei dati richiesti sul modulo Redditi o 730, la spesa totale deve essere ripartita ed attribuita separatamente ai due subalterni, o trattandosi di spesa su parte comune non riferibile singolarmente ad uno specifico sub, può fare riferimento alla sola indicazione catastale relativa all'intero edificio, cioè al Fg XX-Part. YY.
2.1) In alternativa deve essere contrassegnato anche il campo "condominio" pur non trattandosi giuridicamente di condominio , e riportando come cod. fiscale quello del soggetto che ha effettuato i bonifici (in analogia alle istruzioni sul condominio minimo) ?
3) Nel caso fosse obbligatorio ripartire la spesa su ciascuno dei due sub, come descritto al punto 1, come potrebbero gli eredi continuare a godere delle detrazioni nel caso i due sub cadessero in successione, e non fossero "detenuti direttamente" dagli eredi i due subalterni, pur rimanendo essi proprietari e detentori effettivi delle parti funzionalmente comuni non cedute in locazione? ( ad esempio il tetto, la facciata, le scale, l'ascensore, l'impianto centralizzato di riscaldamento)?
4) Come ritenete debba essere letto correttamente quanto precisato sulla Guida alle detrazioni della Agenzia delle Entrate, dove a pag. 10 scrive:
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1.2 PARTI CONDOMINIALI
1.2.1 In cosa consistono
Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera
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in buona sostanza si possono ritenere dette parti funzionalmente comuni a più u.i., come quelle citate all'art. 1117 , assimilabili alle medesime di un contesto condominiale, pur non essendo nel nostro caso un "condominio"?
Grazie a chi vorrà esprimersi, possibilmente a fronte di riscontri normativi oggettivi.
Come trasferire detrazioni ristrutturazioni de cuius
ho sollevato perplessità su come debbano intendersi le regole che portano alla esposizione delle spese detraibili effettuate sulle parti in oggetto, quando il titolare, singolo o in comunione con altri, dell'intero edificio, sia un unico soggetto.
A titolo di esempio si supponga il rifacimento della intera copertura del tetto di un fabbricato composto da due unità immobiliari appartenenti alla medesima particella Fg XX-Part. YY , sub 1 e sub 2. e relative pertinenze .
Le domande sono quindi:
1) Ai fini fiscali sono assimilabili alle parti comuni condominiali esemplificate nell'art. 1117, anche le medesime parti funzionalmente comuni a più unità immobiliari, quando l'edificio mono-proprietario è costituito da più u.i. catastali distinte ?
2) Nella esposizione dei dati richiesti sul modulo Redditi o 730, la spesa totale deve essere ripartita ed attribuita separatamente ai due subalterni, o trattandosi di spesa su parte comune non riferibile singolarmente ad uno specifico sub, può fare riferimento alla sola indicazione catastale relativa all'intero edificio, cioè al Fg XX-Part. YY.
2.1) In alternativa deve essere contrassegnato anche il campo "condominio" pur non trattandosi giuridicamente di condominio , e riportando come cod. fiscale quello del soggetto che ha effettuato i bonifici (in analogia alle istruzioni sul condominio minimo) ?
3) Nel caso fosse obbligatorio ripartire la spesa su ciascuno dei due sub, come descritto al punto 1, come potrebbero gli eredi continuare a godere delle detrazioni nel caso i due sub cadessero in successione, e non fossero "detenuti direttamente" dagli eredi i due subalterni, pur rimanendo essi proprietari e detentori effettivi delle parti funzionalmente comuni non cedute in locazione? ( ad esempio il tetto, la facciata, le scale, l'ascensore, l'impianto centralizzato di riscaldamento)?
4) Come ritenete debba essere letto correttamente quanto precisato sulla Guida alle detrazioni della Agenzia delle Entrate, dove a pag. 10 scrive:
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1.2 PARTI CONDOMINIALI
1.2.1 In cosa consistono
Anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
36%, con il limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno pagate dal 1° gennaio 2019.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera
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in buona sostanza si possono ritenere dette parti funzionalmente comuni a più u.i., come quelle citate all'art. 1117 , assimilabili alle medesime di un contesto condominiale, pur non essendo nel nostro caso un "condominio"?
Grazie a chi vorrà esprimersi, possibilmente a fronte di riscontri normativi oggettivi.