Nemesis

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Ripeto, per l'ennesima volta.
L'art. 14, comma 2, lettera b) del D.L. n. 63/2013, è sempre in vigore. La legge di bilancio 2018, con il suo art. 1, comma 3, l'ha modificato solamente nelle
le parole: « 31 dicembre 2017 », sostituendole con le parole « 31 dicembre 2018 ».
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
Che non significa abrogazione dei periodi già esistenti, che anzi si vanno a modificare. Continuano a essere in vigore, anche la lettera b).
 

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Infatti la lettera b) è in vigore, ma con la limitazione (aliquota ridotta la 50%) imposta da:
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
«La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari [...]
"
 

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Tieni presente che la lett. b) è inserita in un comma che comprende anche la lett. a) (interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio,...). E anche su questi vige la limitazione al 50% per gli interventi indicati qui:
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
«La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari [...]
"

Se fosse come dici tu anche in questo caso non sarebbe applicabile la riduzione dell'aliquota. E non è così.
Insomma, una modifica che limita l'intero contenuto di un comma, limita di conseguenza anche il contenuto delle lettere in esso comprese, salvo esplicite esclusioni ad esse riferite.
E qui di limitazioni non ce ne sono
 

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Infatti la lettera b) è in vigore, ma con la limitazione (aliquota ridotta la 50%) imposta da:
2) ai commi 1 e 2, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti:
«La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari [...]
"
Se il legislatore avesse voluto ridurre la misura della detrazione per tutte le schermature solari, avrebbe dovuto abrogare la lettera b).
 

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