Dimaraz

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Grazie mille . @Dimaraz mi puoi dire per favore se per avere la detrazione mi serve anche la certificazione del impianto?

Per quanto ho potuto verificare è stata generata molta confusione tanto che alcuni "limitano" la possibilità del bonus condizionatori distinguendo 3 casistiche :
-con lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria
-con bonus mobili (sempre collegato ad opera di ristrutturazione)
-con eco-bonus (detrazione dal 50% al 65%).

Al momento il sito ufficiale dell' Agenzia delle Entrate ha pubblicato la sola Guida per le ristrutturazioni 2018.

Siti ufficiali (di aziende del settore) danno indicazione che la detrazione sia possibile al 50% anche in assenza di lavori che comportino opere edili.

La "certificazione" è indicata solo nel caso dell' eco-bonus
 
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Biz Consulting

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I condizionatori a pompa di calore sono detraibili al 65% (l'aliquota anche per il 2018 resta quella degli scorsi anni) solo ed esclusivamente se sostituiscono o se integrano l’impianto di riscaldamento preesistente.

Per “integrazione”, in ambito tecnico, non si identifica la semplice "aggiunta" di un generatore ad un impianto già in funzione.
In tal caso, infatti, emissioni e consumi dei due impianti si sommano, indipendentemente dal'uso reale che se ne fa.
Questo è quanto richiesto quando si certifica la prestazione di un impianto di riscaldamento sia attraverso la redazione di un eventuale APE (Attestato Di Prestazione Energetica) sia per mezzo della Relazione tecnica ex Legge 10/91 (richiesta quando si effettuano interventi che comportino variazioni delle prestazioni energetiche di un edificio).
Per "integrazione", dunque, si intende la modifica/aggiunta dei generatori (o delle altre parti distributive o emissive) di un impianto "con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore" (vedi FAQ Enea n°20 - art. 1, comma 1, lett. c) del D.M. 7 aprile 2008 e s.m.i.).
Il solo affiancamento, senza gestione unificata con la caldaia preesistente, non rientra nelle fattispecie agevolabili.

In linea generale, quindi, resterebbero ipoteticamente due potenziali strade per detrarre i condizionatori:

1- Inserirli nella detrazione 50%: se la loro installazione è connessa alle altre opere di ristrutturazione che si stanno eseguendo, non ci sono problemi. Ma, se la ristrutturazione è già sta chiusa, non è possible seguire questa strada.

2- Fruire del bonus arredi ed elettrodomestici (anch’esso pari al 50% della spesa sostenuta): ovviamente, se la manutenzione straordinaria/ristrutturazione è già stata chiusa nove anni fa, neppure questa strada è percorribile.
 

Dimaraz

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Devo intendere, quindi, che io non posso usufruire della detrazione? Nemmeno quella senza ristrutturazione?

Siti ufficiali (di aziende del settore) danno indicazione che la detrazione sia possibile al 50% anche in assenza di lavori che comportino opere edili.


Io sono più possibilista per una serie di motivi...ma qui lo dico e qui lo nego.

Buongiorno, mi inserisco per chiedere se in caso di ristrutturazione l'acquisto dell'apparecchio fosse detraibile al 50% fino alla data di rilascio del Certificato di Agibilità ( anche se l'immobile è ultimato da c. 2 anni...) ??

Idem come sopra.
 

Biz Consulting

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Siti ufficiali (di aziende del settore) danno indicazione che la detrazione sia possibile al 50% anche in assenza di lavori che comportino opere edili.
L'unico modo per detrarre al 50% le pompe di calore su singole unità abitative sarebbe sfruttare gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici. Ma, come scritto nella guida dell'Agenzia delle Entrate a riguardo:
"Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il
conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in
materia
."
Questo ci riporta al discorso che ho fatto nel caso si voglia sfruttare l'Ecobonus per i medesimi interventi: senza integrazione con l'impianto esistente e messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore, secondo la normativa vigente in materia (che è la stessa che norma APE e Legge 10) consumi ed emissioni dei due generatori si sommano ed è quindi impossibile che si realizzi un risparmio energetico.

Inoltre, da quest'anno sarà obbligatorio comunicare telematicamente all'Enea anche gli interventi detratti col bonus ristrutturazioni che comportino un risparmio energetico. Cito sempre la guida Agenzia delle Entrate, che riporta quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018:
"COMUNICAZIONE ALL’ENEA
Per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli
interventi, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea le
informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la
riqualificazione energetica degli edifici."

Ergo, doppia prova di controllo per dichiarare il risparmio.
 

alberto bianchi

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Proprietario Casa
Attenzione che la questione è ancora in fase di definizione tra Eea e Agenzia delle Entrate. Il seguenRiporto dal link:
INVIO | Coordinamento Gestione Meccanismo Detrazioni Fiscali
L'avvertenza seguente:
""
E' disponibile il nuovo portale ENEA Finanziaria 2018, per trasmettere i dati relativi agli interventi conclusi nel 2018.

Per la trasmissione dei dati degli interventi di ristrutturazione edilizia terminati nel 2018 che comportano riduzione dei consumi energetici, l'ENEA è in attesa di specifiche indicazioni da parte delle istituzioni di riferimento. Si invitano gli utenti a non trasmettere ad ENEA dati e/o documenti fino all'apertura dell'apposito nuovo sito.
 

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