U

User_54452

Ospite
Il divieto ad adibire l'appartamento ad uso ufficio (come anche promiscuo) è operante a tutti gli effetti se stabilito da un regolamento di natura "contrattuale" cioè espressamente richiamato come tale negli atti di acquisto. In tal senso è l'orientamento tribunalizio (ad es: Trib.Roma n.16742/2016). L'azione per farlo valere la può promuovere l'amministratore su congrua delibera del condominio; ritengo che non possa invece agire in proprio un singolo condomino.

il caso è proprio questo..e anche la risposta che cercavo..grazie
 

moralista

Membro Senior
Professionista
L'orientamento di un tribunale non vuol dire che non si può fare, ora con la riforma del condominio tante sono le cose che si possono fare
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi piu leggo e piu temo che in caso di problemi sara' coinvolto il condominio
Non capisco cosa intendi.
Non so risponderti in modo puntuale, ma seguendo logica ti direi:
a) Il classamento catastale non è affar vostro: rientra nella sfera fiscale e il condominio non può pretendere nulla. Sarà al massimo il Comune o la Agenzia delle Entrate a fare obbiezioni.
b) Sempre e soltanto il condominio è il soggetto deputato a deliberare l'atteggiamento da prendere: come ti è stato detto, in casi eclatanti l'amministratore può solo richiamare al rispetto del regolamento; ma ogni azione ulteriore viene presa su delibera della maggioranza.
c) nulla vieta però che il singolo condòmino che si senta leso nei suoi diritti possa intentare una causa contro il condòmino che a sua detta si comporti in violazione al RdC. Certo però che il costo è tutto a suo carico, e il suo peso è inferiore a quello dell'intero condominio.
d) temo che certi divieti possano essere ritenuti da un giudice nulli se eccedono i limiti ammessi: il semplice accesso da parte di estranei al condominio potrebbe non costituire una violazione, se l'attività svolta non provoca rumori molesti o pericoli alla salute.
 
U

User_54452

Ospite
Forse non sono stato chiaro . io ho segnalato la violazione e le relative pezze di appoggio a supporto. Il dubbio era solo se l'amministratore doveva e poteva agire in proprio o comunque a delibera del condominio. Nel primo caso andava benissimo..nel secondo un po' meno ma almeno è una soluzione
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
L'amministratore ha una limitata autonomia discrezionale. Che mi risulta è tenuto ad agire direttamente, solo contro i condomini morosi, ma anche li (in questo caso in senso contrario) può essere esentato dal procedere, da una delibera assembleare: in questo caso l'amministratore è sollevato da responsabilità personali.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto