Felix68

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Sono proprietario al 30% di un terreno indiviso insieme a due miei zii. Uno dei miei zii è deceduto , il figlio ha rinunciato all'eredità ma pur avendo un figlio minore non lo ha menzionato nell'atto di rinuncia.
Il terreno è sostanzialmente un terreno agricolo ma il comune ha approvato un piano regolatore particolareggiato che ne ha aumentato a dismisura il valore catastale ma lo ha reso di fatto invendibile.
Il comune chiede ovviamente il pagamento dell'IMU sul valore catastale e l'imposta su base annua ammonta a diverse migliaia di Euro. Mio cugino, ha quindi rinunciato all'eredità perché non vuole accollarsi le imposte annue ma non ha menzionato il minore perché probabilmente sarebbe stato necessaria la nomina di un tutore. La mia domanda è: "In presenza di un figlio minore è consentito rinunciare all'eredità in mancanza di manifesta passività dell'asse ereditario ? E, se il giudice tutelare nominasse mio cugino tutore, chi dovrebbe accollarsi le imposte fino a quando il figlio non diventerà maggiorenne ?"
Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
In presenza di un figlio minore è consentito rinunciare all'eredità in mancanza di manifesta passività dell'asse ereditario ?

Si può rinunciare all'eredità anche se il "totale dell'eredità" è "attivo"...ma la rinuncia del padre fa subentrare i suoi eredi ...e solo un Giudice potrà pronunciare per la "rinuncia" ma anche per una "accettazione" del minore.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
non ha menzionato il minore perché probabilmente sarebbe stato necessaria la nomina di un tutore.
No.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità
genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
 

Antonio Abiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
Dunque: uno dei tre comproprietari è defunto; il chiamato alla successione per la quota è (solo?) un figlio, la cui rinuncia si riflette sul suo figlio minore a sua volta perciò chiamato all'eredità. Su tali presupposti, siccome il padre non può per legge (art.320 c.c.) esprimere accettazione o rinuncia per conto del figlio, deve quindi rivolgersi al giudice tutelare per la nomina del tutore nella persona designatagli dal padre e che viene così disposta dopo aver sentito pure il minore se ultra sedicenne (art.348 c.c.).
Il tutore dovrà quindi venire autorizzato all'inventario dei beni destinati al minore che, come tale, obbligatoriamente ne beneficia ai fini della conseguente accettazione o rinuncia dell'eredità (dietro ovviamente il placet in un senso o nell'altro del giudice).
Una pratica del genere richiede comunque d'essere seguita da un legale di fiducia.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il padre non può per legge (art.320 c.c.) esprimere accettazione o rinuncia per conto del figlio, deve quindi rivolgersi al giudice tutelare
Devono farlo entrambi i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, motivando la necessità o utilità evidente del figlio.
per la nomina del tutore nella persona designatagli dal padre
Non si nomina un tutore!
Caso mai, si nomina al figlio un curatore speciale, autorizzandolo al compimento di tali atti, se ricorrono le condizioni ex art. 320, ultimo comma c.c. oppure ex art. 321 c.c.
Una pratica del genere richiede comunque d'essere seguita da un legale di fiducia.
Non necessariamente.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Devono farlo entrambi i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, motivando la necessità o utilità evidente del figlio.
scusa Nemesis, fammi capire bene:
i genitori, in quanto tutori legalmente responsabili del figlio minore in caso di rinuncia di uno di loro all'eredità possono a loro volta rinunciare per conto del minore?
Cioè dovrebbero (entrambi se entrambi tutori o uno solo se tutore) vebalizzare la rinuncia e dichiararne le motivazioni? Queste motivazioni potrebbero essere le stesse di chi ha rinunciato per se stesso (non interesse al bene, non convenienza economica ad accettare ecc.)?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
i genitori, in quanto tutori legalmente responsabili del figlio minore
I genitori non sono mai tutori (dei loro figli).
Sono i titolari della responsabilità genitoriale (una volta denominata potestà genitoriale, e prima ancora patria potestà, dato che spettava soltanto al padre) sui figli minori, li rappresentano fino alla loro maggiore età (o all'emancipazione), e ne amministrano i beni.
Solamente quando entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
Allora il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della
tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
in caso di rinuncia di uno di loro all'eredità possono a loro volta rinunciare per conto del minore?
Quando, a causa della loro rinuncia all'eredità o perché non possono accettarla, ha luogo la rappresentazione, e quindi i loro discendenti subentrano, possono rinunciare all'eredità spettante ai figli minori (rinunciare in loro nome e per loro conto) se non per necessità o utilità evidente dei figli minori, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del giudice tutelare. Nel ricorso al giudice tutelare per richiederla, dovranno elencare i motivi per cui esiste la necessità o l'utilità evidente dei figli a rinunciare. Allegando idonea documentazione (p. es. documentazione dei debiti ereditari, estratti conto bancari del de cuius).
 
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