alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma non esiste un amministratore in questo condominio ? E' mai possibile che debbano essere i singoli condomini, sia quelli che han pagato regolarmente le rate e sia coloro che hanno subito i danni, a trattare con l'impresa, o meglio ancora la subappaltatrice ? Un amministratore viene nominato, meglio gli viene dato il mandato, per "amministrare" che significa "risolvere i problemi" e non semplicemente occuparsi della convocazione di una eventuale assemblea ordinaria o straordinaria che sia e della richiesta di pagamento delle rate condominiali.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A Padova no, ma magari a Genova...
Scherzo, perché è originale che a più persone si rompano i vetri contemporaneamente.
Montatori veramente esperti...

Ironia della sorte ...non è poi da molto che vicino a Padova (Strâ, Dolo..) sia passato un vero "tornado" che non si è limitato a rompere vetri...ma convengo sulla "strana" plurima disattenzione di una ditta "certificata" nell'erigere ponteggi.
Ma rispondo per come viene scritta la storia e senza contradditorio...quindi "sentenza" parziale.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Essendo il contratto stipulato fra ditta e Condominio non sono i singoli danneggiati a dover far causa alla ditta ma il Condominio stesso.
Semmai i "singoli" faranno causa al Condominio per colpa indiretta.
ma il danno lo ha causato la ditta "specializzata" per il montaggio del ponteggio (e deve essere così per legge, bisogna redigere il PiMUS).
Il danno non è a parti condominiali (tipo finestroni delle scale) ma privato di ciascun condomino.
Quindi i condomini prima fanno richiesta bonaria di risarcimento fatture alla mano, poi andranno dal giudice di pace (non credo sia un argomento da mediazione).
I condomini non possono sospendere i pagamenti in nessun modo, neanche se non sono soddisfatti del lavoro eseguito dalla ditta incaricata di fare i lavori condominiali, ne l'amministratore può trattenere il saldo. Insomma prima si salda il lavoro e poi si contesta la corretta esecuzione secondo capitolato o l'esecuzione secondo la buona pratica edile.
Ai sensi dell’articolo 1667 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per difformità e vizi occulti dell’opera se il committente li denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. Se intende intraprendere una causa, il committente deve agire entro due anni dalla denuncia. Nel caso in cui non voglia agire in giudizio, deve comunque compiere atti idonei a interrompere la prescrizione del periodo entro il quale deve presentare la denuncia.
 

griz

Membro Storico
Professionista
E' strano che l'assicurazione non risponda, a meno che la manifesta incapacità degli operatori sia una ragione per rifiutare, la trovo forzata ma.... In fondo la ditta assicurata deve avare operatori formati correttamente e qui non credo sia quaso caso
Non c'è un Direttore dei Lavori?
 

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