Gianco

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La fusione comporta la formazione di un unico immobile con uno stesso numero di mappa e subalterno. Nel nostro caso sono due immobili distinti, ma complementari, tant'è che appaiono in ciascuna pratica DocFa in una planimetria nella quale, alternativamente ciascuno è disegnato con tratto continuo e l'altro tratteggiato e la pratica è definita: Unità immobiliare urbana unita di fatto ai fini fiscali. In questo caso uno degli immobili non deve essere autonomo, altrimenti il catasto non accetta l'accatastamento. Anche se c'è qualcuno scettico, provare per credere. Parlo per cognizione di causa!
 

Dimaraz

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Parlo per cognizione di causa!

Non dubito delle esperienze di un professionista del tuo calibro (infatti di pricipio concordo)... ma siccome siamo in un paese di "fantasiosi" dove non bastano organi incaricati di giudicare che si sostituiscono (con l'azione) a quelli legiferanti ...ma abbiamo anche quelli con funzione di controllo/riscossione che ogni "3x2" s'inventano circolari con disposizioni in netto contrasto con chi compete normare capisci che siamo in un FarWest.
 

Gianco

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Certamente il nostro Paese è noto per le interpretazioni variegate delle norme e circolari da parte dei cittadini e purtroppo da parte dei funzionari.
Il principio che ogni fabbricato di dare reddito proprio deve essere accatastato a se stante lo seguo da oltre 50, 60 anni, calcolati sommando la mia esperienza diretta a quella di mio padre, n. 9 d'iscrizione al Collegio dei Geometri di Cagliari del 15/01/1943.
 

basty

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Nemmeno io dubito della tua esperienza: ma anche nel mio piccolo di utente ne ho viste di tutte.

Ma qui ritengo che l'eventuale diniego dei funzionari sia mal riposto.

Ho cercato di argomentare il mio ragionamento, e vedo che non è stato preso in considerazione. Allora ti faccio un ulteriore appunto proprio su quanto hai scritto/affermato.

Il principio che ogni fabbricato di dare reddito proprio deve essere accatastato a se stante lo seguo da oltre 50, 60 anni,
E nessuno dice il contrario: anzi ;
se rileggi le varie istruzioni di impostazione delle pratiche DOCFA da adottare in casi come questo dibattuto, fornite con le circolari, viene ulteriormente ribadito che :
1) I due beni, mantengono ciascuno i propri identificativi che hanno consentito l'individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.
2) Le due porzioni presentano intestazioni differenti.
3)Mediante ciascuna dichiarazione di variazione ogni porzione è iscritta autonomamente in banca dati con causale di presentazione "5-Altre", nel cui campo di descrittivo è riportata la dizione "DICHIARAZIONE DI PORZIONE DI U.I".
4) Ai fini del classamento, ad entrambe i beni è attribuita la categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso
5) mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza.
6) Nelle planimetrie di ciascuna porzione è peraltro rappresentata l'intera u.i., con l'avvertenza di utilizzare il tratto continuo per la parte associata a ciascuna titolarità, e quello tratteggiato per la parte rimanente. Un tratteggio a linea e punto è riportato nella planimetria per meglio distinguere e delimitare ciascuna delle parti da associare alla ditta avente diritto....
7) Non è pertanto sufficiente richiedere ai competenti Uffici della Ag Entrate solo l'inserimento di una apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 19/04/1994 n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

In conclusione, nessun principio catastale è modificato :
- entrambi i beni continuano ad essere identificati a se stanti con relativa rendita
- ma viene aggiunta una ulteriore identificazione, atta a segnalare la unione che di fatto esiste.
- la categoria e rendita totale risultante, ed i relativi parziali, potrebbero non essere la semplice sommatoria dei precedenti valori. La fusione ai fini fiscali, se correttamente impostata, permette di costituire sotto il profilo della valorizzazione una unica u.i. ai fini impositivi , soltanto ove sia provato che la fusione di fatto di tali immobili sia stata recepita dal catasto mediante attribuzione a ciascun immobile di un valore che sia effettivamente rapportato alle caratteristiche proprie della u.i. intesa nel suo complesso.

Nel caso la fusione fiscale sia stata correttamente definita a livello catastale, con attribuzione a tutte le unità catastali che compongono l'immobile unitario della classe e categoria più appropriata, considerando le caratteristiche proprie dell'immobile nel suo complesso, ci si troverà di fatto in presenza di una sola unità immobiliare sotto il profilo della valorizzazione catastale , a cui dovrà seguire l'esclusione dall'IMU della intera abitazione familiare risultante dalla fusione.
In tal senso si ritiene debba infatti essere letto l'inciso contenuto nella circolare n. 3/DF/2012 del MEF, nel momento in cui prevede che il contribuente non può, quindi, applicare le agevolazioni per più di una u.i., a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario.

p.s.:
Per chi li ha sollevati, non so quali dubbi di carenza normativa sussistano ancora.

Riferimenti:
- circolare n. 3/DF/2012 del MEF,
- circolare n. 15232 del 21/02/2002 della AdT- dIr. Centrale cartografia, Catasto e Publ. Immobiliare. Ufficio metodologie operative catastali.
- Allegato tecnico alla nota. pprot. n. 23646 del 12/06/2013 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia della Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 27/E del 13/06/2016 Agenzia delle Entrate- Dir. Centrale Catasto+Direz. Centrale Normativa paragrafo 1.7
-
 

Gianco

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@basty, non contesto che ci sia la possibilità di unire due immobili per formare un'unica unità immobiliare ancorché di differente proprietà, bensì la possibilità di unire due immobili, autonomi ed autosufficienti. E' una regola, forse non scritta, ma che viene applicata. Ed hai voglia tu di presentare due abitazioni collegate con una porta interna, tanto il catasto, perlomeno da noi, non l'accetta e non l'ha mai accettata.
 

basty

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Non ti sei di nuovo espresso correttamente.
@basty, non contesto che ci sia la possibilità di unire due immobili per formare un'unica unità immobiliare ancorché di differente proprietà, bensì la possibilità di unire due immobili, autonomi ed autosufficienti. E' una regola, forse non scritta, ma che viene applicata. Ed hai voglia tu di presentare due abitazioni collegate con una porta interna, tanto il catasto, perlomeno da noi, non l'accetta e non l'ha mai accettata.
non si tratta di "unire" due u.i. Autosufficienti: unire per il catasto significa "fondere", e non è ammesso ancorché fossero di medesima titolarità.
"L'unione ai fini fiscali" è una dizione infelice, visto che catastalmente rimangono due unità catastalmente distinte con propria nuova rendita
Potevano chiamarla "presa d'atto di unione di fatto, con assegnazione di nuova rendita fiscale cumulativa e classamento riferito alle caratteristiche del l'insieme risultante di fatto"

Questo è il significato e lo spirito delle direttive emesse e più volte ribadite dalla Direzione Catasto.

Se anche voi professionisti non siete convinti e solidarizzate con i funzionari catastali che mettono i bastoni tra le ruote, vi direi che dovreste come associazione o ordine, presentare un interpello con la vostra opinione.

Ti aggiungo una nota curiosa: a sollecitare un chiarimento del catasto su come trattare catastalmente e con Docfa le unioni di fatto di immobili di distinte proprietà ( che nulla aveva a vedere con la agevolazione ai fini IMU), è stato il consiglio nazionale geometri. La AdT ha risposto con lettera prot. n. 16886 del 26/3/2002 facendo seguito alla 15232 del 2002, inviandola al Geom. Paolo Sandrini, coordinatore della Commissione Catasto. Il Sandrini era fratello di un mio amico.
 

Gianco

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E ti rispondo con un'altra nota curiosa: dal 2000 al 2002 io ero segretario del mio Collegio con il primo Presidente di Collegio Provinciale, donna, d'Italia.
 

basty

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Quindi non dovresti confondere la definizione di unità immobiliare (che ha la sua autonomia catastale), il divieto di fondere in una due unità immobiliari autonome, e la "unione ai fini fiscali" che non sopprime la individualità delle due unità immobiliari.

Piuttosto viene da chiedersi se la procedura prevista per le diverse titolarità, sia applicabile ai fini fiscali anche quando la titolarità sia la medesima.
In questo caso si porrebbero due strade:
a) la unione (fusione) delle due in unica unità: qui concorderei con te che il catasto te la rigetta, se le due parti conservano la originaria autonomia
b) la "unione ai soli fini fiscali" delle due u.i. autonome , unite di fatto, con la citata procedura.

Se è ammesso che la soluzione b) la pratichino due coniugi titolari distinti delle due u.i., sarebbe illogico impedire il medesimo trattamento (ai fini fiscali) ai due coniugi in comunione a tutti gli effetti.

Mi permetto di suggerirti: non partire dai "pre-giudizi" indotti da anni di professione. Esamina e distingui i due concetti: non vedo nulla di illogico e contrastante con le direttive generali precedenti.
 

domenico10

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Esattamente. Ma è proprio il caso qui dibattuto e valutato come possibile via per ottenere il beneficio fiscale. Null'altro
E ALLORA CHI ASPETTI A PRESENTARE IL DOCFA CON CAUSALE DI VARIAZIONE "PORZIONE DI U.I.U." CON DOPPIA GRAFICA E DOPPIA RENDITA. TALE OPERAZIONE TECNICAMENTE VA AFFIDATA AD UN GEOMETRA ESPERTO. UNA VOLTA APPROVATA LA PRATICA DOCFA, NOTIFICA ALL'UFFICIO TRIBUTI L'AVVENUTA " UNIFICAZIONE" AI SOLI FINI DELLA UNICITA FISICA DEL FABBRICATO, MA I DIRITTI, SIA BEN CHIARO E A SCANSO DI EQUIVOCI, RIMANGONO DISTINTI E SEPARATI.BUON LAVORO
 

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