ClaudiaM.

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A Settembre dello scorso anno abbiamo cambiato l'amministratore, e dopo la prima riunione ci ha consegnato un bel foglio sui pagamenti:

In questo foglio l'amministratore avvisa che a chi ritarda di un mese con il pagamento della quota condominiale, sarà mandata una raccomandata e, oltre al costo della stessa, saranno addebitati 20,00€ di penale.

Ora mi domando: ma è legale pretendere questi 20,00€?
 

condobip

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A iniziativa dell'amministratore è illegittima, l'assemblea può prevede multe/sanzioni a norma dell'art. 70 Dacc al massimo delle 100 vecchie Lire, ora 5 centesimi di euro per infrazioni al Regolamento di Condominio.
Comunque l'amministratore può agire contro i morosi a norma di legge art. 63 dacc.
 

ClaudiaM.

Nuovo Iscritto
E infatti è quel che sapevo anch'io.
A un mio vicino gli è arrivata con le 20,00€ di "penale" da pagare in più che lo ha fatto andare su tutte le furie perché, in realtà, aveva già pagato; era la posta che non aveva dato ancora comunicazione (però la raccomandata gliel'ha messa in carico ugualmente :shock:)
 

condobip

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L'amministratore non può chiedere penali e come detto in caso di ritardo nei pagamenti può/deve agire secondo le norme previste, per cui non essendo autorizzato a richiederle, è ovvio che la raccomandata non poteva farla, con la conseguenza che, anche questa spesa effettuata di sua iniziativa senza autorizzazione e nessun motivo sarà a suo carico.
p.s. mi permetto un un consiglio, potreste cambiare l'amministratore con uno che conosca il fatto suo?
 

ClaudiaM.

Nuovo Iscritto
A trovarlo uno decente. Ne abbiamo trovato uno peggio dell'altro:

il primo è scappato con i soldi.
Il secondo era brava ma a muoversi c'è ne voleva...
La terza ha combinato un tale casino con i lavori di ristrutturazione dell'edificio che non ti dico (e ancora stiamo cercando di risolvere il tutto)
Il quarto, cioè questo che abbiamo da settembre, ha il carattere di un desposta.

Comunque lui ha spiegato che questi 20,00€ sono un rimborso per il tempo perso per recuperare questi soldi, e siccome non possono essere messi in conto a tutti questo lavoro extra, allora si fa pagare dal moroso.
Che poi, per un mese di ritardo di pagamento è davvero eccessivo (soprattutto se poi salta fuori che il condomino ha pagato e che è la posta in ritardo...)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
...
Comunque lui ha spiegato che questi 20,00€ sono un rimborso per il tempo perso per recuperare questi soldi, e siccome non possono essere messi in conto a tutti questo lavoro extra, allora si fa pagare dal moroso.
Che poi, per un mese di ritardo di pagamento è davvero eccessivo (soprattutto se poi salta fuori che il condomino ha pagato e che è la posta in ritardo...)
E' una sua interpretazione, non è così che dice l'art. 63 Dis. Att. cc;

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore puo' ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. (624 c.p.c.)
....
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, I' amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene I' autorizzazione, può sospendere al condominio moroso I' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato


p.s. l'art. 63 Dacc succitato è inderogabile, quindi non esiste altro modo per ottenere quanto un condomino inadempiente deve al condominio, probabilmente con il D.I. le spese saranno a carico del moroso anche con gli interessi di mora, ma solamente dopo decisione giudiziale.
L'amministratore non ha la facoltà di sostituirsi al Giudice.
 

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