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User_29045

Ospite
Nel 2015 una ditta di pulizie, che si occupa di pulire le parti comuni condominiali, non viene pagata.

Il proprietario di un appartamento, sito in questo condominio, è il Signor MARIO ROSSI.

Nel 2018 MARIO ROSSI vende l'appartamento a LUIGI BIANCHI, e nel rogito notarile di compravendita è presente la seguente clausola:

"Con particolare riferimento agli oneri condominiali, la parte venditrice MARIO ROSSI dichiara, e la parte acquirente LUIGI BIANCHI ne prende atto, che è pendente innanzi il Tribunale Civile di Roma il giudizio intentato dalla precedente ditta di pulizie "SPLENDIDA SPLENDENTE" per fatture non pagate dal Condominio nell'anno 2015, i cui esiti restano a totale carico o profitto della parte venditrice, la quale si obbliga a tenere la parte acquirente indenne da ogni e qualsiasi onere, obbligo, pagamento, responsabilità o danno al riguardo."

Oggi, 2021, è giunta la sentenza ed il condominio è stato condannato a pagare, ripartendo il totale sulla base dei millesimi di proprietà dei singoli condomini.

E' corretto che la spesa pro quota venga indicata, dall'Amministratore, come a carico di MARIO ROSSI, che oggi (2021) NON E' PIU' CONDOMINO? Il mancato pagamento risale al 2015, quando Mario Rossi era condomino; nel 2018 Mario Rossi ha venduto con la clausola sopra indicata, e nel 2021 si scopre che dobbiamo pagare tutti, pro quota.

Vorrei capire se, in forza della clausola sopra indicata, l'Amministratore deve rivolgersi al vecchio proprietario MARIO ROSSI, oppure se per legge è comunque tenuto a rivolgersi a LUIGI BIANCHI (il nuovo proprietario), il quale poi telefonerà a MARIO ROSSI per farsi ridare i soldi (e se la vedono tra loro).

L'Amministratore ha già deciso di addebitare tutto al vecchio proprietario, vorrei capire se legalmente ha un senso ed è corretto.

Grazie a chiunque voglia fornire un parere in merito a questa questione.

Non si tratta di grandi somme (circa 200 Euro per ogni condomino), ma era solo per capire un attimo come funziona.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'Amministratore ha già deciso di addebitare tutto al vecchio proprietario, vorrei capire se legalmente ha un senso ed è corretto.
No, poiché nei confronti dell'alienante non potrebbe ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, atteso che soltanto nei confronti di colui che - attualmente - rivesta la qualità di condomino potrebbe trovare applicazione l'art. 63 comma 1 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
 
U

User_29045

Ospite
Capisco. Quindi l'Amministratore ha già sbagliato, mettendoci nei tabulati il nome del vecchio proprietario Mario Rossi: ho inteso correttamente?

Lo immaginavo ma non l'ho scritto.

Ho trovato su internet che l'accordo di cui alla clausola riportata fedelmente, è un accordo privato tra compratore e venditore, non opponibile al Condominio, e quindi entrambi sono comunque solidalmente responsabili del pagamento della somma.

Vale a dire che se il venditore non paga, il Condominio avrebbe diritto di chiedere i soldi al compratore attuale condomino, e poi se la vedono tra loro.

Non voglio agitare le acque perché ancora non sono state emesse le bollette di pagamento, ma quando il vecchio proprietario farà spallucce e si rifiuterà di pagare i suoi 200 Euro, ci sarà da ridere, come al solito.

L'Amministratore si è lasciato infinocchiare da Luigi Bianchi che gli avrà già detto che lui, ai sensi della clausola riportata sul rogito, quei 200 Euro non li paga.

Grazie per l'intervento, @Nemesis
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
entrambi sono comunque solidalmente responsabili del pagamento della somma.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
 
U

User_29045

Ospite
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente
causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore
copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Rientriamo in questo caso qui sopra, perché l'altro caso non è applicabile perché il debito è sorto nel 2015, la vendita è del 2018, e oggi siamo nel 2021.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
Ok...
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
???
Chi cede i diritti è il venditore...quindi rimane l'avente causa per quanto maturato fino al rogito a prescindere dalla data di comunicazione all'amministratore.


L'Amministratore ha già deciso di addebitare tutto al vecchio proprietario, vorrei capire se legalmente ha un senso ed è corretto.

E' corretto ed non esiste alternativa.
La questione del Decreto Ingiuntivo in forza del Art. 63 DACC così come della clausola nel Rogito è irrilevante.
Il debito appartiene al vecchio proprietario e l'amministratore dovrà agire conto costui
se non adempie al pagamento sollecitato.

Qualora sia impossibile recuperare tale credito la somma andrà ripartita fra quanti erano condòmini alla data di inizio causa.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Che cosa non è chiaro? È il testo dell'art. 63, comma 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

E' chiaro nell'articolo di Legge...non comprendo il senso nel caso specifico.

Chi se non Mario Rossi deve essere indicato dall'amministratore nello schema di riparto di quanto previsto da sentenza?
 
U

User_29045

Ospite
Il senso del discorso, secondo me, è che su Mario Rossi non si può emettere decreto ingiuntivo perché non è più condomino.

Se Mario Rossi si rifiuta di pagare i 200 Euro, l'Amministratore non ha alcun potere su di lui.

A mio avviso dovrebbe pagare Luigi Bianchi il quale, in forza degli accordi presi sul rogito notarile, dovrebbe poi contattare Mario Rossi e farsi restituire, con le buone o con le cattive (azione legale, etc. etc.), i 200 Euro.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
A mio avviso dovrebbe pagare Luigi Bianchi il quale, in forza degli accordi presi sul rogito notarile, dovrebbe poi contattare Mario Rossi e farsi restituire, con le buone o con le cattive (azione legale, etc. etc.), i 200 Euro.

Premesso che gli "accordi" a Rogito affermano il contrario e che la Legge stessa lo tiene escluso da qualsiasi competenza per quella tipologia di spesa (anche se la "causa legale" fosse stata intrapresa il mese precedente il Rogito...per quale motivo dovrebbe assumersi l'onere di pagare per poi intraprendere azione incerta?


Se Mario Rossi si rifiuta di pagare i 200 Euro, l'Amministratore non ha alcun potere su di lui.

Sbagliato.
Se tu vai dall'avvocato, o chiami l'idraulico o vai al ristorante e non paghi il conto, o non paghi una cambiale...pensi di non essere aggredibile?

Chi non paga i debiti è sempre perseguibile fino al Decreto Ingiuntivo gravato di tutte le spese per il recupero.

Unico problema se il debitore fisse fallito/nullatenente...ma in tal caso ho già spiegato l'alternativa.
 

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