vfrancy

Nuovo Iscritto
mio padre e mia zia ereditarono dal loro nonno una casa extrapopolare a due piani.... mio padre vendette la sua parte a mia zia ....la loro madre un giorno parliamo del 72 costrui nel piano di sopra la sua casa,stipulando questo contratto con l'usufrutto; nel 94 mia nonna fece fare dal suo avvocato un atto notarile x averne l esclusiva proprieta', ,atto ke fu depositato in tribunale e formalizzato cn una nofica dopo un paio di mesi e dove le parti ( mia nonna e mia zia) AVREBBERO DOVUTO PRESENTARSI affinke il giudice decidesse a ki intestare la casa.... ma a questa udienza nn si presento' nessuno e le cose rimasero cosi... mia nonna usufruttaria e mia zia oggi proprietaria di una casa ke vale un sacco di soldi....MIA NONNA HA DUE FIGLI: mia zia la sopracitata e mio padre.... la mia domanda e': A MIO PADRE NN SPETTA NULLA ? lui ignaro dell usufrutto quindi pensando ke la casa si doveva dividere in due e' dovuto andare via da quella casa dove viveva da 6 anni con mia nonna..... mi dite qualcosa x favore?
 

vfrancy

Nuovo Iscritto
nel 72 mia nonna paterna decise di costruire la sua casa..... mio padre e mia zia ereditarono da mio nonno una casa considerata dagli atti extrapopolare a due piani, ma mio padre nn avendo necessita di avere la sua parte decise di venderla a mia zia considerando il fatto ke mia nonna aveva intenzione di costruire la sua casa.... e cosi fu mia nonna costrui la sua casa nel secondo piano, e x nn spendere tanti soldi in atti di compravendita e notai, decisero di avvalersi dell usufrutto, ossia mia nonna aveva l usufrutto della casa k doveva costruire e mia zia la proprieta di tutta l area.... in seguito mia nonna fece attraverso il suo avvocato la rikiesta x diventare l unica proprietaria.... il tribunale chiamo' le contropparti attraverso una notifica nel 94 ma le controparti nn si presentarono , nn riesco a capire il xke, quindi ora succede ke mia zia ha la proprieta' esclusiva anke della casa ... mia nonna ha due figli mia zia la sopracitata e mio padre: LA MIA DOMANDA E' QUINDI A MIO PADRE NN SPETTA PROPRIO NULLA????????????
 

robertamirata

Nuovo Iscritto
spiegato in questi termini se ho capito bene la zia ha l'intera proprietà e la nonna l'usufrutto (anke se non si capisce se di tutta la proprietà o solo di una parte)
in ogni caso, l'usufrutto si estingue con la morte della nonna e diventa proprietaria la zia come lo è anke adesso, xkè tuo padre, a suo tempo, ha venduto la sua parte alla zia...
spero di essere stata chiara :)
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Nel 72 la NonnaPaterna costrui' una casa di 2 piani su area della zia mantenedosi il diritto di godimento della casa (il cui valore è determinabile in base alle tabelle dell'usufrutto o liberamente) .Per tale motivo la zia è divenuta proprietaria della casa e la nonna è titolare di un credito pari alla somma sborsata per la costruzione .
Esempio la nonna prova di aver pagato 100.000 euro per finanziare la costruzione. Questo è il suo credito che abbatturo del diritto di fruire della abitazione dà supponiamo 60,00
Questo è il valore che potrebbe andare in successione alla morte della nonna .

Quanto sopra a mio parere: Comunque è meglio approfondire con un avvocato o notaio
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
per quello che ne so il proprietario del suolo acquista i beni che altri costruiscono su di esso, dunque tua zia, proprietaria della base sembra essere l'unica proprietaria della casa. ed è ovvio che abbia chiesto al fratello di liberarla.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
E' cosi trattasi del diritto di accessione stabilito dll'art.934 e segg del codice civile. La casa appartiene alla zia e la nonna puo' vantare solo un diritto di credito per le addizioni operate

Art. 934.
Opere fatte sopra o sotto il suolo.
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Art. 936.
Opere fatte da un terzo con materiali propri.
Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.
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