Antonini Valerio

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Buon giorno mio padre costruii 2 palazzine 50 anni fa, che vendette, alla morte di mio padre 25 anni fa i i proprietari della prima palazzina ci fecero causa perché la seconda palazzina fu costruita alla distanza non regolare cioè 1 metro troppo vicina, il tribunale diede ragione a loro, alcuni di questi proprietari fu risarcita, solo un proprietari non è stato risarcito e non vuole farlo, alla morte di quest'ultimo il figlio erede potrebbe farci causa? non interviene la prescrizione?? ringrazio chi sa dirmi qualcosa di questo problema complicato.
 
O

Ollj

Ospite
Il risarcimento del danno ex sentenza si prescrive in dieci anni. Il creditore deve, in tal arco di tempo, dar luogo all’esecuzione forzata verso il debitore. Il termine di dieci anni si prolunga se, prima dei dieci anni, il creditore interrompe la prescrizione, notificando atto di precetto o una diffida scritta con raccomandata a.r. Dopo tal interruzione, il termine di dieci anni ricomincia da capo.
Il diritto si eredita.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La distanza fra fabbricati inferiore a quella prevista dallo strumento urbanistico non si prescrive. Essa deve essere ripristinata a prescindere. E non è sanabile. Il fabbricato deve essere demolito nella parte eccedente e se del caso, tutto.
 
O

Ollj

Ospite
Il fabbricato deve essere demolito nella parte eccedente e se del caso, tutto.
Dipende Gianco; probabile che abbiano sanato tutto dal lato amministrativo con il condono edilizio
mio padre costruii 2 palazzine 50 anni fa, che vendette, alla morte di mio padre 25 anni fa i i proprietari della prima palazzina ci fecero causa
Rimarrebbe quindi da regolare solo il risarcimento del danno (se non prescritto)
 

Antonini Valerio

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Non so se è stato fatto il condono, ma chi ci ha chiesto i danni sono stati 3 dei 4 condomini della prima palazzina, e sono stati risarciti, ne manca uno che non ha chiesto niente per il momento... può sempre farlo o c'è un termine. Ringrazio Valerio
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
I distacchi minimi del codice civile sono inderogabili, salvo che la differenza del distacco fra in due fabbricati non se la accolli il vicino con accordo privato. I distacchi possono essere aumentati dagli strumenti urbanistici adottati che impongono, anch'essi minimi inderogabili. Ho esperienza diretta: in un caso un pilastro di una veranda è stato demolito assieme alla stessa. Recentemente un fabbricato realizzato a distanza inferiore rispetto a quella minima di 20 cm è stato condannato a ripristinare la distanza legale. Probabilmente, ha pagato i miei clienti che si sono sobbarcati la maggior distanza del loro fabbricato. Ma il dispositivo era chiaro.
 
O

Ollj

Ospite
4 condomini della prima palazzina, e sono stati risarciti, ne manca uno che non ha chiesto niente per il momento... può sempre farlo o c'è un termine.
Chiarisca meglio: quanto qui ora aggiunto contraddice col suo primo assunto.
Il 4° non è mai stato risarcito perché mai intentò causa contro suo padre o perché, pur dopo la sentenza sfavorevole, suo padre non volle risarcirlo?
 

Antonini Valerio

Membro Ordinario
Proprietario Casa
No non ci ha fatto causa come gli altri 3 visto che era il nipote di mio padre, ma il figlio di questo nipote quando erediterà potrebbe farci causa??
 
O

Ollj

Ospite
L'azione di risarcimento danni si prescrive in 5 anni; a tal fine deve individuarsi prima di tutto il dies a quo ossia il momento a partire dal quale il termine inizia a decorrere; secondo la Suprema Corte: “quando si esteriorizza e diventa conoscibile l’evento dannoso” (Cassazione 1983, n.1442), ed altresì si deve tenere conto della conoscibilità del danno quale sua addebitabilità ad un terzo. (Cassazione 2003, n. 2645) in modo che chi subì il danno sia in grado di attribuire il pregiudizio subito all’autore che lo ha causato (Cassazione 1982, n. 658).
Quindi per rispondere al quesito, considerato che la prima causa fu intentata 25 anni fa, sul presupposto che il danno conoscibile sia il medesimo e che il 4º ne abbia avuto piena cognizione al tempo, sì deve concludersi che il suo diritto sia stato prescritto. ergo i suoi eredi nulla potranno fare.
Se invece non ne avesse mai avuto ancora conoscenza, alcuna prescrizione sarebbe ancora intercorsa.
 

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