moralista

Membro Senior
Professionista
E' mai possibile che le schede catastali sono conforme e corrispondono realmente all'immobile, ma in comune risulta non comunicata la variante e pertanto l'immobile risulta parzialmente abusivo, su licenza a costruire rilasciata dal 1964 al 1967 e abitabilità 1980
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tu non devi presentare le planimetrie catastali in comune. Se vuole ha la possibilità di consultarle, senza problemi, all'Agenzia delle Entrate. Ovviamente le autorizzazioni ottenute devono confermare la situazione attuale, altrimenti esiste un abuso edilizio, da sanare, se possibile o da eliminare.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
da demolire impossibile, con pilastri maggiorati e non posizionati come da progetto in comune ma posizionati come da schede depositate in catasto, la sanatoria è consigliata, ma chi paga le sanzioni e i costi degli oneri, il venditore costruttore o l'acquirente, si tratta di un atto del 1975
Il costruttore/venditore ha venduto una cosa invendibile e pertanto il contratto dovrebbe essere nullo o anullabile
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Il costruttore/venditore ha venduto una cosa invendibile e pertanto il contratto dovrebbe essere nullo o anullabile
Tutto è commerciabile, (non stiamo parlando di stupefacenti o armi): semmai poteva cambiare il valore commerciale. Non credo ci siano gli estremi per annullare l'atto.

Ma è pur vero che anche il compratore compra lo stato di fatto: oggi quindi è l'attuale proprietario a dover rispondere dell'abuso. Da vedere se ha ancora possibilità di rivalsa sul costruttore.

p.s.: ci siamo sovrapposti. scusa
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Gianco come fai una variante (modifica) interna senza presentare un disegno che corrisponde allo stato attuale delle schede depositate a catasto e allegato all'atto
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
da demolire impossibile, con pilastri maggiorati e non posizionati come da progetto in comune ma posizionati come da schede depositate in catasto, la sanatoria è consigliata, ma chi paga le sanzioni e i costi degli oneri, il venditore costruttore o l'acquirente, si tratta di un atto del 1975
L'art. 12 della L. 47/85 sostituito dal 34 del D.P.R. 380/2001 permette di sanare le parti di fabbricato che se se eliminate danneggiassero la porzione eseguita regolarmente. Le sanzioni, trascorso ormai più di 40 anni non credo che siano imputabili nel al costruttore che al proprietario: il diritto di rivalsa sarebbe caduto in prescrizione.
Gianco come fai una variante (modifica) interna senza presentare un disegno che corrisponde allo stato attuale delle schede depositate a catasto e allegato all'atto
E' necessario presentare una C.I.L.A.. Un tecnico abilitato assevererà con una relazione, che l’intervento è conforme a tutte le norme vigenti in materia e alla strumentazione urbanistica locale con il relativo elaborato grafico di progetto.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
il venditore costruttore è responsabile anche dopo 40 anni se l'abuso viene scoperto nell'ultimo biennio e pertanto potrebbe essere nullo l'atto di compravendita
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
pertanto potrebbe essere nullo l'atto di compravendita
L'atto nullo in presenza di abusi edilizi è stato disposto dalla L. 47/85. L’articolo 17 della L. 47/85 prescriveva la citazione degli estremi della concessione edilizia o della concessione edilizia in sanatoria, relativa ad edifici, o loro parti, a pena di nullità dell'atto pubblico. Con il Testo Unico DPR 380/01, all’art. 46, non furono introdotte modifiche sostanziali relativi alla commerciabilità degli immobili: vi era il solo obbligo di citare gli estremi dei Permessi di Costruire ordinari o in sanatoria.
 

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