PATRY

Nuovo Iscritto
buongiorno,
il mio condominio ha ricevuto un accertamento TARSU per mancato pagamento di un box indiviso di proprietà del condominio.
Tale box è utilizzato dai condomini per il parcheggio delle auto in spazi predefiniti.
E' corretta l'emissione e in base a quale normativa?
Grazie
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Il DLgs 507-93 recita:
"
Articolo 63
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo
62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune
i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del
codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma
l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. (abrogato). "

Il comma 2 dice che le parti comuni non detenute in via esclusiva non sono soggette alla TARSU. Poiché tale sembra il caso del box, la richiesta del comune a mio avviso è infondata perché il comune non può derogare dal DLgs

Aggiunto dopo 12 minuti :

Il DLgs 507-93 recita:
"
Articolo 63
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo
62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune
i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del
codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma
l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. (abrogato). "

Il comma 2 dice che le parti comuni non detenute in via esclusiva non sono soggette alla TARSU. Poiché tale sembra il caso del box, la richiesta del comune a mio avviso è infondata perché il comune non può derogare dal DLgs

Vale nel caso che il box sia area scoperta, come mi è sembrato di capire.

Aggiunto dopo 1 :

Il DLgs 507-93 recita:
"
Articolo 63
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'articolo
62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune
i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del
codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 62. Resta ferma
l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva
(aggiunto dall'articolo 3, comma 68, legge 549/1995).
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. (abrogato). "

Il comma 2 dice che le parti comuni non detenute in via esclusiva non sono soggette alla TARSU. Poiché tale sembra il caso del box, la richiesta del comune a mio avviso è infondata perché il comune non può derogare dal DLgs

Aggiunto dopo 12 minuti :



Vale nel caso che il box sia area scoperta, come mi è sembrato di capire.
 

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