PepeNica

Membro Attivo
Buongiorno,
sono il proprietario di una piccola villetta situata lungo il pendio di una collina. Il corridoio che circonda la base della villetta, e' adiacente (da un lato) ad un muro in cemento (alto circa tre metri) che fa da contenimento per il giardino della palazzina adiacente alla mia, posta ovviamente piu' in alto. Il muro di contenimento ed il giardino relativo, sono di proprieta' del mio vicino. Ultimamente questo muro sta facendo la classica "pancia" cioe' si e' gonfiato (causa piogge) e sta quasi per crollare contro la mia casa. C'e' da dire che io (previa autorizzazione verbale ...ovviamente) ho sempre mantenuto negli anni, in questo corridoio, una piccola tettoia in plastica sostenuta da tubi in ferro piantati in questo muro, ho anche un piccolo lavandino in marmo murato in questo muro. La proprietaria di questo muro NON vuole intervenire per rinforzare il muro stesso onde evitarne il crollo. Il mio problema e' il seguente: se questo muro crolla, a chi spetteranno le spese per la sua ricostruzione ? Altra cosa, da un po' di tempo purtroppo, l'acqua piovana filtra pure attraverso questo giardino soprastante e defluisce all'interno DELLA MIA SCALA !!! Chi deve intervenire secondo voi ?

Grazie dei preziosi consigli.
 

felixgiovanni

Nuovo Iscritto
Se il muro è del proprietario a monte che, peraltro, pare che non abbia ben regimentato le acque meteoriche con l'effetto, peraltro prevedibile, di posteriori danni ....non vedo come non possa essere di sua esclusiva competenza ogni opera di riparazione, nonchè di risarcimento per infiltrazioni. Se vi è stato accordo consensuale di fatto nella comunione di quel tratto di muro dovresti corrispondere, solo per quel tratto, quota degli oneri per conseguenti migliorie/adeguamenti/innovazioni. Non credo comunque che il muro abbia "sofferto" per l'infissione dei paletti a sostegno delle onduline in plastica per cui, in ogni caso, gli oneri per semplice riparazione, dovrebbero rimanere a intero carico del confinante, essendo per quanto asserito, sua ogni responsabilità. Insomma bisogna che un tecnico accerti la cause dei danni e progetti i rimedi, previa verifica immediata della stabilità del muro, esortando se del caso il confinante a tempestivi interventi provvisionali o adottandoli in danno, magari anche con denuncia di danno temuto. Lo "spanciamento" della muratura, senz'altro accompagnato da fessurazioni, può essere un avviso premonitore da non sottovalutare, specie se a contenimento di terreno scarsamente drenante e saturo, nonchè incombente su casa di civile abitazione....Occhi aperti!
 

Pino2

Membro Attivo
secondo il mio parere,per quanto riguarda le infitrazioni d'acqua piovana il problema non e da addebitare al propietario del giardino soprastante,inquanto il muro fa da contenimento alla terra del giardino e non all'acqua piovana.Per assurdo potrebbe rinunciare al giardino ed avere una scarpata,in questo assurdo caso come fermeresti l'acqua piovana?
Le spese per il rifacimento del muro sono a carico del propietario del giardino essendo anche propietario del muro.
in buona sostanza per il muro dovrebbe provedere il propietario del muro, per le infitrazioni d'acqua piovana penso che che deve provedere PepeNica
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Salve, consiglio la lettura dei seguenti disposti ed eventuale approfondimento delle sentenze in versione integrale

Codice civile art. 887 Fondi a dislivello negli abitati:
se di due fondi posti negli abitati uno e' superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per interole spese id costruzione e conservazione del murodalle fondamentaall'altezza del proprio suolo, ed entrambe i proprietari devono contribuireper tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito per meta' sul terreno del fondo inferiore e per meta' sul terreno del fondo superiore.

Corte di Cassazione, 29 ottobre 2001, n. 13406
In tema di limitazioni legali della proprietà di fondi cosiddetti a dislivello la disciplina prevista dall'art.
887 c.c. in tema di regime delle spese relative al muro di confine non trova applicazione né quando la
creazione di un dislivello ex novo (ovvero l'aumento dell'originario dislivello naturale) sia opera del
proprietario del fondo inferiore, incombendo su quest'ultimo, in tal caso, l'onere della realizzazione e
manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (resa maggiormente soggetta a
smottamenti), né qualora il muro sia stato costruito esclusivamente sul suolo di uno dei due fondi,
superiore od inferiore, nel qual caso sussiste la proprietà esclusiva del muro in capo al proprietario del
relativo fondo, né quando il muro sia stato costruito dal solo proprietario del fondo inferiore, di propria
autonoma iniziativa, allo scopo di realizzare una struttura necessaria, o anche solo utile, per il proprio
fondo, nel qual caso resta a suo carico, con l'onere della costruzione, anche quello della manutenzione
del muro.
L'art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro di confine
comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto
muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e di potere del giudice di raggiungere
il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del
proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il
fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle.

Il proprietario confinante, peraltro, ove ritenuto opportuno per la tutela dei propri diritti ed
interessi, potrebbe esperire le azioni giudiziali c.d. cautelari previste dalla legge, al fine di
impedire che un eventuale crollo dell’edificio abbandonato coinvolga il suo immobile.
Soccorre, all’uopo, il combinato disposto degli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c., che consente il
promuovimento di un giudizio di “denunzia di danno temuto”: il suddetto articolo del codice
civile, infatti, prevede che “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il
possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti
pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo
possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che
si provveda per ovviare al pericolo”.



quindi:


è una situazione di pericolo quindi non bisogna aspettare che crolli.
quindi la procedura potrebbe essere:

- segnalazione al Tecnico Comunale per potenziale pericolo alla pubblica e/o privata incolumità
- sopralluogo del tecnico Comunale che rediga un verbale e successiva Ordinanza di ripristino
oppure se il tecnico non soddisfa o non vuole intervenire:
- richiesta di intervento dei VV.F, i quali faranno la comunicazione al Sindaco e a cascata si arriva alla stessa ordinanza


Saluti Marco ;) ;)
 

PepeNica

Membro Attivo
Grazie, Grazie infinite.

Quindi mi sembra di capire che, alla fine, le spese toccheranno ad entrambi (anche perche' in questo caso non e' conveniente perdere tempo nell'intento di dimostrare che la proprieta' e' del titolare del fondo sottostante oppure soprastante), sopratturro la cosa importante e' intervenire subito, o in modo concordato tra entrambe le parti, o in modo "forzoso" passando attraverso il Tecnico Comunale oppure Vigili del Fuoco. Unico neo e': .............. ma con i tempi burocratici che ci sono, non e' che prima che si sia chiuso il cerchio (es: VV.F --> ......ordinanza)..... il muro mi e' gia' crollato sulla testa ?


Speriamo bene.

Comunque grazie di cuore per l'aiuto.

Saluti

Roberto
 

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