Ennio Alessandro Rossi

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Qualsiasi cessione di immobili è soggetta a revocatoria.
Se il venditore è un impresa di certe dimensioni ( come in genere sono le Imprese edili) puo' fallire e allora si parla di "revocatoria fallimentare" disciplinata dalla'rt. 67 della LF: se invece è un impresa sotto certe dimensioni o un privato la revocatoria è ordinaria e disciplinata dall 'art. 2901 del codice civile.

Quale è lo scopo della revocatoria ?: mi spiego con un esempio semplice per far capire "la ratio" : 10 fornitori mi fanno forniture perchè pongono affidamento sul fatto che possiedo un immobile; in caso di insolvenza questi potrebbero aggredirlo e soddisfarsi.
Accortomi che non riesco a pagarli ( o non voglio pagarli) protesto assegni e cambiali.

Sapendo che presto tenteranno di espropriarmi del mio bene per recuperare i loro soldi, svendo l'immobile in fretta e furia a Caio.

Caio potrà vedersi annullato l'atto a causa di suoi due comportamenti negligenti :
  1. Caio ha comperato ad un prezzo troppo basso e questo doveva metterlo in sospetto
  2. Caio avrebbe dovuto approfondire: se avesse indagato avrebbe ravvisato il mio stato di insolvenza (protesto di assegni e cambiali)

Con la revocatoria il bene viene in fatto rimesso nella disponibilità dei dieci fornitori che invece operando diligentemente devono ritornare a disporre della garanzia costituita dall'immmobile cui potersi legittimamanete soddisfare.

Morale
  1. Fare indagini a 360 gradi per stabilire lo stato di "bontà" della ditta ( gli elementi presuntivi di insolvenza sono vari)
  2. Rogitare al giusto prezzo
 

Jrogin

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Complimenti ad Ennio Alessandro Rossi per l'esauriente e chiara trattazione dello spinoso argomento della revocatoria.
 

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