Al fine di agevolare l'ottenimento di tali deroghe, copio & incollo da un documento che la società costruttrice del ROGITO NUMERO 2 inviò al Comune di Roma al fine di ottenere la DEROGA AL VINCOLO DI PERTINZIALITA'. In questo documento, tra le altre informazioni, vi sono le MOTIVAZIONI che una SOCIETA' COSTRUTTRICE può addurre per chiedere e tentare di ottenere la DEROGA al vincolo di pertinenzialità: sappiamo che la discrezionalità dei Comuni su tale tematica è totale, quindi occorre che la società costruttrice dei box argomenti esaurientemente al fine di convincere il Comune a concedere la deroga.
Tra le motivazioni che il Comune di Roma ha approvato il 27 luglio 2010, troviamo le seguenti:
PREMESSA
Il parcheggio approvato con l'ordinanza XYZ, realizzato ai sensi e con le modalità prescritte dall'articolo 9 comma 1 della Legge 122/89, prevede l'OSSERVANZA DEL VINCOLO DI PERTINENZIALITA' CON UN RAGGIO DI INFLUENZA DI 1000 METRI.
MOTIVAZIONI per chiedere e tentare di ottenere la deroga a tale vincolo:
1) Con istanza datata XY/mese/anno, la società BIRILLA BARALLA ha chiesto di rimuovere il vincolo di pertinenzialità derivante dalla Legge 122/89 al fine di soddisfare le molteplici richieste provenienti da conduttori e proprietari di immobili residenti anche oltre il limite del bacino consentito dei 1000 metri;
2) Inoltre, un consistentenumero di soggetti, che si recano nella zonaper svolgere la propria attività lavorativa, ha manifestato la volontà di acquistare un posto auto nella zona;
3) Il rispetto del vincolo di pertinenzialità previsto dalla Legge 122/89 comprime in maniera significativa il bacino dei potenziali acquirenti dei posti auto in questione;
4) La società BIRILLA BARALLA ha prodotto una relazione tecnica sull'argomento, dalla quale risulta la necessità di derogare al vincolo della pertinenzialità, anche ai fini dell'eliminazione della sosta su strada;
5) Effettivamente la viabilità circostante i fabbricati è oggetto di un caotico quanto inevitabile utilizzo della sede stradale a parcheggio;
6) E' quindi necessario provvedere all'adozione di uno specifico provvedimento di deroga al vincolo di pertinenzialità previsto all'articolo 9 della legge 24 Marzo 1989 n. 122, non solo al fine di soddisfare le molteplici richieste provenienti da proprietari e/o conduttori di immobili, ad uso abitativo e non abitativo, siti nelle zone immediatamente limitrofe l'area dell'intervento, ma anche per i benefici che la deroga comporta ai fini dell'eliminazione del fenomeno della sosta su strada.
.... tutto ciò premesso, il Comune di Roma ha così risposto:
E' autorizzata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 2 lettera b) e 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, la deroga al vincolo di pertinenzialità previsto dall'articolo 9 della Legge 24 Marzo 1989, n. 122, relativamente al parcheggio in area PRIVATA sito in Roma, Via Bim Bum Bam, realizzato dalla società BIRILLA BARALLA Srl.