peschiulli

Nuovo Iscritto
salve a tutti, desidero sottoporvi un quesito. ho intenzione di acquistare un immobile a Torino come investimento e intestarlo a mio figlio che studia a Roma. Come potrei beneficiare dell'acquisto prima casa dal momento che mio figlio starà comunque a Roma a studiare? attualmente Risulta residente con il nucleo familiare a Brindisi. Dato che l'immobile che acquisterei a Torino dovrò affittarlo , posso intestarlo a mio figlio come prima casa e dopo qualche mese una volta ottenuta la residenza affittare l'immobile e avere il domicilio a Roma?
 

Jrogin

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Se non ricordo male, affinchè tuo figlio non decada dai benefici che usfruirà in acquisto dovrebbe mantenere la residenza nel comune di Torino per almeno tre anni.
 

franco canepa

Membro Attivo
Proprietario Casa
non vorrei sbagliare, ma nel mio caso, analogo, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate mi disse che bastava portare la residenza (allora entro 12 mesi, ora entro 18 mesi) nell'immobile acquistato come prima casa anche solo, al limite, per 1 giorno.
 

raflomb

Membro Assiduo
Quando jorigjin parla di 3 anni si riferisce al fatto che l'A.E. può effettuare gli accertamenti entro detto termine, e ove riscontri l'insussistenza o il venir meno dei requisiti per accedere alle agevolazioni prima casa potrà applicare le maggiori imposte:
In materia di imposta di registro sono state segnalate divergenze di vedute in ordine al termine entro il quale gli uffici possono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa”. L’alternativa è tra il termine previsto dall’articolo 74, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (ora articolo 76, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, di seguito “testo unico”), secondo cui “l’imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni”, e quello di cui all’articolo 76 del citato DPR n. 634 del 1972 (ora articolo 78 del testo unico), in base al quale “il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”.
 

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