Agatone

Membro Attivo
Salve amici, vorrei sapere se c'è un diritto di prelazione per l'acquisto di una quota pari ad un quarto di una proprietà indivisa tra fratelli e sorelle, o io estraneo posso comprare tranquillamente. Grazie a tutti quelli che rispondono a questo mio quesito.:ok:
 

AVV GIORDANO MONICA

Nuovo Iscritto
se si tratta di una comunione ereditaria, ciascun coerede ha diritto di prelazione che deve essere esercitato nel termine di 2 mesi dalla notifica con cui, colui che vuole alienare la sua quota a un terzo, comunica agli altri coeredi la proposta di alienazione, indicandone il prezzo. In mancanza di notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria (art. 732 c.c.).

se non si tratta di comunione ereditaria si applica comunque la disciplina sopra richiamata per rinvio alla disciplina della divisione ereditaria ai sensi dell'art. 1116 c.c.

se sei interessato all'acquisto sarebbe opportuno che l'alienante ti rammostrasse l'avvenuta notifica e il decorso dei 2 mesi dall'ultima notifica, dopodichè non corri rischi....
 

AVV GIORDANO MONICA

Nuovo Iscritto
ahi ahi....io esporrei il problema al promittente alienante, chiedendogli di provvedere alla notifica ai comproprietari, posticipando il rogito al decorso dei due mesi dalla notifica....in ogni caso, preavvertendolo onde non incrinare i rapporti, farei anche due righe scritte (con raccomandata) in cui chiedi l'esibizione dell'avvenuta notifica ai comproprietari...se è intenzionato alla vendita non dovrebbe opporre problemi...
 

Agatone

Membro Attivo
Ho saputo che se il bene è stato ricevuto come atto di donazione, non serve che gli altri comproprietari siano avvisati della vendita. Vi chiedo gentilmente di farmi sapere se cosi è. Grazie :daccordo:
 

AVV GIORDANO MONICA

Nuovo Iscritto
..il rinvio di cui all'art. 1116 c.c. alle norme sulla divisione ereditaria non può estendere il diritto di prelazione anche al caso di comunione ordinaria, in quanto contrasterebbe con l'art. 1103 c.c. che, invece, prevede che ciascun partecipante alla comunione oridnaria può disporre liberamente della propria quota ...quindi, Agatone, mi correggo solo parzialmente per quanto sopra detto, ribadendo che se NON si tratta di comunione ereditaria NON sussiste diritto di prelazione tra fratelli...se il bene è stato ricevuto come atto di donazione NON si tratta di comunione ereditaria, quindi non c'è diritto di prelazione salvo non sia stabilito diversamente nel titolo...
 

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