mirkomanowar

Membro Attivo
Proprietario Casa
salve abito in un condominio di 12 appartamenti dove vi è un impianto semi-centralizzato, mi spiego l impianto è centralizzato con singola caldaia e son montati dei singoli contabilizzatori x ogni appartamento la spesa era suddivisa x il 55 % a consumo e 45% a millesimi ora in assemblea è stato deciso di portare la quota a consumo al 65% l assemblea ha deliberato al unanimità dei presenti 9 su 12... io purtroppo non ero presente..mea culpa.. volevo cmq sapere se la delibera è impugnabile...ho letto da qualche parte che certe cose son impugnabili ma non sò...grazie!
 

Elisabetta48

Membro Senior
Scusa, io non ti rispondo sulla impugnabilità. Ti dico solo la mia sulle percentuali: il 45% a millesimi era veramente sproporzionato. Nei condomini che conosco io (di figli o parenti vari) la quota suddivisa per millesimi oscilla tra il 15% e il 25%, parametri suggeriti dai tecnici impiantisti.
Tra l'altro non dici se questa modifica è legata al ricalcolo dei millesimi-riscaldamento. Se la proposta di un nuovo criterio di riparto viene da valutazioni tecniche, avevo letto che non serve l'unanimità.
 

mirkomanowar

Membro Attivo
Proprietario Casa
non credo sia sproporzionato dato che l impianto è centralizzato la percentuale credo sia stata fatta a suo tempo da tecnici ma ora sò di per certo che non è venuto nessuno a ricalcolare la cosa è solo stata fatta richiesta da alcuni condomini che consumano meno... una cosa son sicuro serve unanimità dei condomini x variare le cose ma non sò se chi non è presente in assemblea può impugnare la delibera... !
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Gli assenti hanno tempo 30 gg dalla ricezione del verbale per impugnare delibere annullabili.

Tutti (anche chi ha votato a favore) può impugnare anche ben dopo le delibere viziate da nullità.

Per il caso citato vale la prima.
 

ing. Fachinat

Membro Junior
Professionista
Per la questione dei termini per l'impugnazione, quoto ovviamente @Dimaraz ed aggiungo che trattasi di quanto disposto dall'art. 1137 del codice civile.
Però vorrei farti presente @mirkomanowar che con l'entrata in vigore del DL 102/2014 la ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio con impianto centralizzato deve essere fatta secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200.
(non è che in assemblea si possa decidere diciamo "a spanne")
Se desideri approfondire il tema, ti consiglio di leggere questo mio articolo: Ripartizione spese condominiali riscaldamento e acqua calda - Marco Fachinat
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
che con l'entrata in vigore del DL 102/2014 la ripartizione delle spese di riscaldamento in condominio con impianto centralizzato deve essere fatta secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200.
(non è che in assemblea si possa decidere diciamo "a spanne")

Posto che i termini di Legge scattano dal 1/1/2017 e che concedono comunque 1 anno di "prova"...il "deve" è prematuro.

Qualcosa, poi, mi suggerisce che una eventuale delibera presa all'unanimità (altamente improbabile quando si tratta di questioni che toccano il portafoglio personale) conceda ampi spazi di manovra.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Posto che i termini di Legge scattano dal 1/1/2017 e che concedono comunque 1 anno di "prova"...il "deve" è prematuro.

Qualcosa, poi, mi suggerisce che una eventuale delibera presa all'unanimità (altamente improbabile quando si tratta di questioni che toccano il portafoglio personale) conceda ampi spazi di manovra.
Premesso che sarei più che in accordo a rispettare la decisione unanime dell'assemblea, non è che sarebbe comunque impugnabile in un secondo tempo (in condominio succede di tutto), proprio per via della legge?
 

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