casa61

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sto per locare un garage ad un amico, comprendente anche un piccolo magazzino interno.
Vorrei sapere se questo tipo di contratto è soggetto a qualche particolare norma oppure posso redigere una mera scrittura privata e registrarla.
Inoltre, non ho ben capito se anche in questo caso è necessario fare la comunicazione di cessione fabbricato oppure la registrazione del contratto assorbe tale incombenza.
Grazie a tutti
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Puoi redigere un contrato di locazione in forma libera e registrarlo, considerando che l'imposta di registrazione non può essere inferiore a Euro 67 più le marche da bollo per le copie che presenti per la registrazione. Per gli anni successivi invece l'imposta di registro è pari al 2% del canone annuo.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione alla P.S. ti riporto le norme vigenti.


Decreto Legge 20-06-2012 n. 79 - "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini ...ecc."


Art. 2 - Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. (omissis) ...

In sostanza: se registri il contratto di locazione assolvi l'obbligo di comunicazione alla P.S. della cessione di fabbricato, non solo per gli immobili ad uso abitativo bensì per qualsiasi tipo di immobile..
 
J

JERRY48

Ospite
Modello di contratto:
http://www.tutelati.it/box_auto.htm
La comunicazione alla Questura per le cessioni di fabbricati è stata abolita
Per i contratti soggetti a registrazione in termine fisseo la comunicazione alla Questura è definitivamente abolita.
Lo ha stabilito il D.L. n. 79 del 20.06.2012 convertito in legge n. 131 il 7 agosto 2012 che pertanto ha definitivamente stabilito che non sono piu’ soggetti a comunicazione i i contratti di locazione, verbali o scritti, ad eccezione delle locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato stipulati per iscritto.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
ESONERO DALLA COMUNICAZIONE DI P.S. PER LOCAZIONE FABBRICATI, MA NON PER TUTTI .

L’art. 2 del D.L. 20.06.2012, n. 79 pubblicato sulla G.U. 20.06.2012, n. 142 ed entrato in vigore il giorno successivo, prevede l’assorbimento dell’obbligo di comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza (di cui all’art. 12 D.L. 59/1978) a seguito della registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricati o di porzioni di essi, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso. L’assorbimento del predetto obbligo è esteso, quindi, ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni nonché le locazioni di fabbricati strumentali.
Per quanto riguarda la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare, resta fermo l’analogo “assorbimento” previsto dall’art. 5, cc. 1, lett. d) e 4, del D.L. 70/2011 (espressamente richiamato al c. 2 del medesimo art. 2 del D.L. 79/2012). Per i residui casi in cui la cessione dei fabbricati non è soggetta alla registrazione del contratto, continua ad applicarsi il previsto obbligo di comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza. Il successivo c. 3 dell’art. 2 D.L. 79/2012, prevede, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza, la possibilità del ricorso anche alla trasmissione telematica di un apposito modello informatico, secondo modalità da definire con decreto del Ministero dell’Interno.

LOCAZIONI SOGGETTE ALLA COMUNICAZIONE DI P.S.
• Permane l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. peri contratti non soggetti a registrazione in termine fisso di qualunque tipologia (abitativi, commerciali, industriali, urbani o rustici, ecc.).
1-Contratti di locazione (stipulati per iscritto o verbalmente) di durata fino a 30 giorni in un anno solare;
2-Contratti di comodato stipulati verbalmente

Per i Contratti di locazione stipulati con stranieri , sono confermate le disposizioni (art. 7 D. Lgs. 286/1998) che prevedono l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. . Pertanto permane l’obbligo se viene concessa ospitalità (nella propria abitazione) o alloggio ad uno straniero o apolide anche se parente o affine o se viene ceduta la proprietà o il godimento del bene immobile (rustico od urbano). Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e a qualunque uso adibiti (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione).

LOCAZIONI NON SOGGETTE ALLACOMUNICAZIONE DI P.S.( Decorrenza dal 21.06.2012)
• L’obbligo di comunicazione all’autorità locale di P.S. è soppresso in relazione ai contratti di locazione e comodato di fabbricati o di porzioni di essi regolarmente assoggettati all’obbligo di registrazione in termine fisso.

Da tenere presente che, fra l’altro, l’ omessa registrazione determina la nullità del contratto (art. 1, c. 346 L. 311/2004).

da rivista specializzata
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
il D.L. n. 79 del 20.06.2012 convertito in legge n. 131 il 7 agosto 2012 che pertanto ha definitivamente stabilito che non sono piu’ soggetti a comunicazione i i contratti di locazione, verbali o scritti, ad eccezione delle locazioni di immobili, non formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno e dei contratti di comodato stipulati per iscritto.
Vedo che hai letto bene quella norma! :) Oppure è un altro caso di "copia e incolla" da qualcuno che l'ha letta bene. :)
 
J

JERRY48

Ospite
Qualche cosa la leggo per farmi una cultura, poichè ho fatto "l'avviamento" (se sei giovane non ricorderai) e qualcos'altro mi ricordo conservate nei segnalibri, scritte da chi è più esperto di me. :stretta_di_mano::festa:
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Qualche cosa la leggo per farmi una cultura, poichè ho fatto "l'avviamento" (se sei giovane non ricorderai) e qualcos'altro mi ricordo conservate nei segnalibri, scritte da chi è più esperto di me
Probabilmente non ti sei ancora reso conto che avevi scritto, o riportato, informazioni inesatte riguardo al contratto di comodato. Che se stipulato in forma scritta, va sottoposto a registrazione in termine fisso. Quindi la sua registrazione assorbe l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di P.S.
 

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