forest

Membro Junior
Proprietario Casa
Nel giardino condominiale abbiamo un bel pino, per potarlo spesa 800 euro e molti inquilini vorrebbero buttarlo giu anche perche le biciclette sotto si riempiono di resina. Un consigliere insiste col fatto che ci vuole la maggioranza totale di tutti . Ha ragione secondo voi?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
In condominio, e in questa materia, è l'assemblea dei condomini (i proprietari) a decidere. Non gli inquilini, che hanno diritto di voto, in luogo dei proprietari degli appartamenti che hanno in locazione, solamente nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria.
 
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Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Siamo tutti proprietari :)

Il termine "inquilini" si presta ad equivoci (molti lo usano solo per chi è locatario).

Ha ragione l'amministratore...ma in ogni caso dovrete interpellare anche l'ufficio comunale preposto perché non si possono tagliare alberi di particolari specue e dimensioni salvo situazioni di pericolo.
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Un consigliere insiste col fatto che ci vuole la maggioranza totale di tutti .
Corte d'Appello di Roma 6 febbraio 2008 n. 478:
«l'abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un'innovazione vietata ai sensi dell'art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l'unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all'abbattimento, possa costituire valida ratifica dell'opera fatta eseguire di propria iniziativa dall'amministratore»
Cass. 12 luglio 2011 n.15319
In un caso afferente alla modifica della destinazione d'uso di una parte di giardino in parcheggio, gli ermellini hanno considerato la decisione deliberabile a maggioranza, poiché nel caso di specie era stato accertato che la destinazione a parcheggio di un'area di «giardino interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione (mq. 240) rispetto alla superficie complessiva (mq. 1.300)» non avesse provocato «un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, evidenziando altresì che la realizzazione del parcheggio, netta persistenza di una vasta area giardinata, lungi dal determinare un deprezzamento dell'edificio, ha comportato una valorizzazione dell'immobile»
Se a seguito d'un periodo di maltempo un albero risulti pericolante a tal punto che l'unica soluzione opportuna sia quella d'abbatterlo, in tali condizioni, la norma cui fare riferimento è il secondo comma dell'art. 1135 c.c. che recita «l'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea»
POI
 

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