texfranco

Membro Attivo
Proprietario Casa
A fronte di una proprieta' data in usufrutto con contratto di locazione in corso si rende necesario rifare il cotratto di locazione?

Nel rimanere in attesa di qualche lume cordiali saluti e auguroni

grazie

texfranco
 

uGuccione

Nuovo Iscritto
ho qulche dubbio! Se l'usufruttuario muore senza che sia scaduto il contratto di affitto, quid iuris? Per questo ritengo che debba intercorrere un nuovo contratto nel quale sia precisata la qualifica (Usufruttuario) del locatore, nonchè la circostanza che il contratto - anche se non è scaduto il termine - cesserà in ogni caso con la morte del locatore.Ciò a tutela del conduttore.
Buone Feste.
 

maidealista

Fondatore
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Proprietario Casa
Dal Codice Civile :
1599. (Trasferimento a titolo particolare della cosa locata). Il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente (1603), se ha data certa (2704) anteriore all’alienazione della cosa.
La disposizione del comma precedente non si applica alla locazione di beni mobili non iscritti in pubblici registri, se l’acquirente ne ha conseguito il possesso in buona fede (1147, 1153).
Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione (2643, n. 8, 2644, 2923).
L’acquirente è in ogni caso tenuto a rispettare la locazione, se ne ha assunto l’obbligo verso l’alienante (1505, 1600 ss.) (1).
(1) L’art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, ha sancito la nullità della clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa locata.

1602. (Effetti dell’opponibilità della locazione al terzo acquirente ). Il terzo acquirente tenuto a rispettare la locazione (1599, 1600) subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (1406 ss.).

1603. (Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione) (1). Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l’acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell’art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario (1625, 29234).
(1) L’art. 7 della L. 27 luglio 1978, n. 392, sancisce la nullità di questa clausola.

1606. (Estinzione del diritto del locatore). Nei casi in cui il diritto del locatore sulla cosa locata si estingue con effetto retroattivo (1360), le locazioni da lui concluse aventi data certa (2704) sono mantenute, purché siano state fatte senza frode e non eccedano il triennio (1445, 1458).
Sono salve le diverse disposizioni di legge.

Auguri :fiore:
 

raflomb

Membro Assiduo
In questi casi di subentro in un contratto di locazione pendente è sufficiente cambiare l'intestazione dal precedente locatore al nuovo locatore che è appunto l'usufruttuario. Il contratto, in sostanza, prosegue nel rispetto di tutto il suo contenuto.
 

uGuccione

Nuovo Iscritto
Art. 999 c.c. , 2 comma:
"Se la cessazione dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l'anno. ...."
Auguri

Aggiunto dopo 11 minuti :

Rimangio tutto!!!!!!!
Concordo con le risposte fornite perchè non avevo riflettuto sulla circostanza che la morte dell'usufruttuario - pendente il contratto di affitto - restaura la situazione antecedente la costituzione dell'usufrutto: il locatore riacquista la piena
proprietà ed il contratto continua in capo a lui.
Anche i geni possono sbagliare (naturalmente ioci causa).
Ancora Auguri.
 

raflomb

Membro Assiduo
Occorre dare comunicazione all'Agenzia del subentro e conseguentemente da lì in poi sarà il subentrato a percepire i frutti e a farsi carico dell'IRPEF
 

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