La Cassazione 27 gennaio 1993, n. 966, ritiene consentita la costruzione di nuovi balconi o la trasformazione di quelli esistenti, a condizione che la costruzione o la modifica del terrazzo non comporti violazione della sicurezza, della statica, del decoro architettonico dell’edificio condominiale e del diritto di pari godimento dei condomini sulle parti comuni, perché in tal caso, occorrerà l’unanimità dei consensi di tutti i condomini, a norma dell’articolo 1120, secondo comma del codice civile.
Come si puo' dedurre l' intervento non potrà essere di dimensione tale da togliere ad altri , luce , aria o vedute appiombo
In tale ottica le maggioranze previste ( per effetto del rinvio di cui all' art. 1120 , 1.mo comma) sono quelle del 5.to comma art. 1136 (maggioranza dei partecipanti al condominio , rappresentanti almeno 2/3 del valore dell'edificio)