maidealista

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Una delle maggiori preoccupazioni dell’utente che si affaccia agli sportelli informativi di AsSostegno, concerne i costi legati alla procedura per l’amministrazione di sostegno.
Brevemente possiamo identificare due fasi:
- la prima, meramente burocratica, comporta la presentazione del ricorso (istanza, richiesta al Giudice Tutelare) che verrà diligentemente depositato presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente (si avrà riguardo a tal fine alla residenza della persona per la quale si propone la domanda).
Il ricorso (vd. modello) deve essere completato con tutta la documentazione idonea.
Il costo, oltre agli esborsi eventualmente dovuti per la certificazione medica ed il certificato storico di famiglia, è pari ad una marca da bollo da €. 8,00.
Giova ricordare, non senza rammarico, che non tutti i Tribunali permettono al ricorrente di scrivere e sottoscrivere da solo il ricorso: alcuni Giudici Tutelari infatti, aderendo ad un’interpretazione minoritaria della legge, richiedono che il ricorrente rediga la domanda con il ministero di un difensore che lo assisterà perlomeno fino all’accoglimento (o motivato rigetto) della stessa (emissione del decreto di nomina).
Da ciò va considerato che, a mente dei minimi di tariffa, il legale incaricato di redigere il ricorso e di assistere il ricorrente in udienza, difficilmente richiederà un compenso inferiore ai 700,00 euro in ragione dell’attività svolta.
La prassi e l’esperienza, a seconda delle disponibilità e della complessità delle questioni da trattare, insegnano che in media, per l’attività in questione, l’avvocato richiede un compenso di circa 1.200,00 euro (oltre IVA e CPA), somma che può essere ridotta ad un terzo nel caso di sola assistenza nella redazione del ricorso.
- la seconda fase riguarda i costi relativi all’amministrazione di sostegno cd. “in corso d’opera”.
L’art. 379 del Codice Civile, come richiamato dall’art. 411 C.C., prevede che l’ufficio dell’amministrazione di sostegno è gratuito.
Tuttavia, a mente del secondo comma dell’articolo richiamato, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, il Giudice Tutelare può assegnare all’ammministratore di sostegno un’equa indennità.
Il termine “entità” non per forza presuppone un patrimonio considerevole: talvolta all’amministratore di sostegno diligente, che abbia procurato evidenti vantaggi al beneficiario (anche solo in termini di qualità di vità), può essere riconosciuta una modesta indennità su di un patrimonio costituito dalla sola pensione del beneficiario.
Il Giudice Tutelare e l’amministratore di sostegno che opera in sintonia con il giudice, avranno riguardo solo ai bisogni, alle aspirazioni ed agli interessi del beneficiario, tralasciando gli inesistenti diritti di tutela degli eventuali futuri chiamati all’eredità.
Viceversa, anche laddove le condizioni economiche lo permettano, correttamente il Giudice Tutelare non assegnerà alcuna indennità all’amministratore di sostegno che sia risultato inerte rispetto ai compiti ed ai poteri affidati con il decreto di nomina.
L’indennità solitamente ha riguardo ai dodici mesi di attività svolta: viene liquidata dal Giudice Tutelare in forza di un’istanza che conclude la relazione ed il rendiconto annuali (ove il rendiconto non sia richiesto per periodi più brevi).
Anche qui l’esperienza di centinaia di casi insegna che all’AdS può essere liquidato un’indennità pari a zero euro fino anche, in casi eccezionali, a 1000,00 euro al mese.
Da che cosa dipende? Dipende dalle caratteristiche del singolo caso, dalla attività concretamente svolta, dalla complessità delle questioni affrontate, dalla professionalità, dal tempo e dalle energie impiegati, dalle specifiche competenze richieste all’amministratore e, ovviamente, dipende dal patrimonio del Beneficiario. E’ infatti possibile, ad esempio che, a fronte del medesimo impegno (seguire il caso di un anziano solo che vive a casa propria assistito da una badante), a un Ads - che non sia un parente – non venga liquidata alcuna indennità e a un altro venga liquidata una indennità di 150-200 euro al mese (a seconda che il reddito sia totalmente o parzialmente assorbito dalle spese di assistenza e gestione dell’abitazione);
è il Giudice Tutelare che PUO’ liquidare una indennità secondo un prudente apprezzamento che non può non tener conto dei due parmetri imposti dal codice civile: l’entità del patrimonio e la difficoltà dell’amministrazione.
E’ anche possibile che per particolari attività (ad es.: dichiarazioni dei redditi, stesura di contratti, assistenza in giudizi civili o penali, vendita di beni, accettazioni di eredità con inventario, ecc) l’amministratore di sostegno sia autorizzato ad avvalersi dell’ausilio di professionisti, che andranno perciò compensati secondo le rispettive tariffe professionali.
Ci si è chiesti se l’indennità abbia natura di compenso e ciò con particolare riguardo al caso in cui, a rivestire la qualifica di amministratore di sostegno, sia un professionista iscritto negli appositi albi (avvocato, commercialista, ecc..).
Recentemente l’Agenzia delle Entrate di Trieste, sulla scia di quella di Milano, in esito ad un formale interpello (che ricordiamo ha valore nei soli confronti del contribuente che lo presenta) ha avuto modo di escludere che l’equa indennità, percepita dall’amministratore di sostegno, costituisca reddito imponibile ai fini IRPEF ed ai fini IVA, esentando per ciò solo il professionista dall’obbligo di rilascio di documenti validi a fini fiscali.
I volontari di AsSostegno saranno lieti di rispondere alla vostre domande: sportello@assostegno.it
http://www.assostegno.it/wp-content/uploads/2011/06/Agenzia-Entrate-su-379-c.c..pdfDa : I costi dell’amministrazione di sostegno » AsSostegno
:daccordo:
 

gilbertoi

Membro Junior
Proprietario Casa
amministrazione di sostegno

Io ci sono passato per mia Mamma.
1° E' intervenuto il Giudice tutelare d'ufficio, che mi ha scritto chiedendomi di presenziare all'udienza senza spese (salvo il viaggio) per nominare un amministratore di sostegno (mia Mamma era invalida al 100%)
2° Alla mia domanda cosa sarebbe costato: risposta assolutamente nulla: bastava dare la disponibuilità mia o di chi doveva essere nominato, senza compenso perchè agisce gratuitamente (salvo il caso di persona benestante con reddito superiore alle spese, nel qual caso veniva disposto un compenso adeguato).
3° Nel caso io non fossi intervenuto (con preavviso e con giustificato motivo) o mi fossi rifiutato sarebbe stato nominato d'ufficio senza costi. Anche un eventuale ricorso, se ichiesto dal Giudice, poteva essere svolto con assistenza legale d'ufficio, sempre in assenza di disponibilità. Saluti a tutti
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Ora ho capito, ti riferivi ad un tutore e non ad un amministratore condominiale, per cui a quanto già detto da Maidealista, ti invito a leggere anche questo Link;
Amministrazione di sostegno: sintesi

LA NUOVA NORMATIVA SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

La legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’amministrazione di sostegno, rivolta a quanti «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica» si trovino «nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Per tali persone (anziani malati non autosufficienti, soggetti con handicap, malati psichiatrici, etilisti, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) in buona sostanza il giudice tutelare nomina una persona – l’amministratore di sostegno – che ha cura della persona e del suo patrimonio.

Si tratta di una legge attesa da anni, che introduce - accanto all’interdizione e all’inabilitazione - delle significative novità in merito alla tutela dei più deboli; vediamole in dettaglio.

La richiesta di un amministratore di sostegno può essere avanzata dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal curatore o dal Pubblico ministero.

Particolare importante: i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento concernente l’amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare al giudice tutelare relativa istanza.

Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno - che si presenta al giudice tutelare presso la Procura della Repubblica - deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio - se conosciuti dal ricorrente - del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti coinvolti, il giudice tutelare dispone, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione, tra le altre cose, dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello e contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione.

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Esso può essere designato dallo stesso interessato - in previsione della propria eventuale futura incapacità - mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge (che non sia separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nota importante: non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Il beneficiario, peraltro, conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno; in ogni caso può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

In conclusione ricordiamo che ai sensi dell’articolo 13 della legge 6/2004 sono esentati dalle spese di giustizia gli atti ed i provvedimenti relativi all’amministratore di sostegno, all’interdizione e all’inabilitazione.

tutori.it
 

erwan

Membro Assiduo
Ora ho capito, ti riferivi ad un tutore e non ad un amministratore condominiale

:shock:

il titolo è "Amministratore di sostegno", nel corpo del messaggio si fa esrpesso riferimento ad una persona esterno alla famiglia per un anziano disabile e tu ora - un giorno dopo - capisci finalmente che parliamo non di condominio ma di tutore?
sfioriamo la dimensione epica...

nota 1 l'Amministratore di sostegno e tutore non sono la stessa cosa;

questa figura è di recente introduzione e rispetto a tutela e curatela ha confini molto più elastici.

nota 2: possibile che in tutto il lungo testo riportato non ci sia - neppure per sbaglio !un accenno di risposta alla domanda che apre il topic?

questo Amministratore: da chi è pagato?

quando si dice la sfortuna...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
:shock:

il titolo è "Amministratore di sostegno", nel corpo del messaggio si fa esrpesso riferimento ad una persona esterno alla famiglia per un anziano disabile e tu ora - un giorno dopo - capisci finalmente che parliamo non di condominio ma di tutore?
sfioriamo la dimensione epica...

nota 1 l'Amministratore di sostegno e tutore non sono la stessa cosa;

questa figura è di recente introduzione e rispetto a tutela e curatela ha confini molto più elastici.

nota 2: possibile che in tutto il lungo testo riportato non ci sia - neppure per sbaglio !un accenno di risposta alla domanda che apre il topic?

questo Amministratore: da chi è pagato?

quando si dice la sfortuna...
Carissimo Erwan, ma tu i post li leggi oppure no?
Spiegati meglio per favore, cosa intendi per amministratore di sostegno?

p.s. la mia seconda risposta parla proprio di amministratore di sostegno (ed anche di tutore) ;)

e per favore fornisci risposte valide e non solo critiche, non è questo lo spirito del Forum.
 

erwan

Membro Assiduo
Carissimo Erwan, ma tu i post li leggi oppure no?
sì, io so leggere.

se vuoi insegno anche a te (ci provo):
Spiegati meglio per favore, cosa intendi per amministratore di sostegno?

per "amministratore di sostegno" si intende una cosa sola: "amministratore di sostegno".
non c'è possibilità di errore: "amministratore di condominio" e "tutore" si scrivono in modo diverso e si riferiscono ad istituti diversi.

la mia seconda risposta parla proprio di amministratore di sostegno
bravo!

però la tua lunga risposta non risponde affatto alla domanda per cui il topic è stato aperto, e cioé:

"da chi è pagato?"

se davvero sai leggere vedi bene che è diverso da "cos'è l'amministratore di sostegno?"


e per favore fornisci risposte valide e non solo critiche, non è questo lo spirito del Forum.
la risposta valida è già stata scritta da maidealista, c'è ben poco da aggiungere.
la carica è gratuita, salvo un'indennità che il giudice può riconoscere a seconda della situazione. stop

critico invece chi arriva a dar spettacolo con interventi improvvisati e sulla cui pertinenza non ragiona prima di premere il tasto invio.

non è questo lo spirito del Forum.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
P.s. il tema era stato posto nel link;

PROPRIETARI DI IMMOBILI
Parliamo di noi, della nostra vita, dell'essere proprietari di casa in Italia e all'estero


che si deve pensare se si tratta di amministratore di sostegno esterno?

posso anche pensare ad un amministratore di sostegno all'attuale amministratore che non riesce a gestire un disabile per eventuali barriere architettoniche (legge 13), o no?

Ed è per questo che ho formulato la mia prima domanda.

- Spiegati meglio per favore, cosa intendi per amministratore di sostegno?

poi letta la replica di gilbertoi, ho capito a cosa si riferiva con il termine "amministratore di sostegno"

E' chiaro o no?

Quindi ti invtito a non criticare sommariamente le risposte e le richieste di chiarimento da parte di chi cerca di aiutare il prossimo.
 

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