Brunobiagio

Membro Junior
Proprietario Casa
Salve, ho diffidato l' amministratore in quanto a suo dire non compete a lui richiedere tuta la documentazione condominiale in possesso dell' ex. Le richieste sono state avanzate a passaggio di consegne. Le richieste fatte pervenire a mezzo e mail e verbale nel corso assembleare. Qualora lo stesso non giustifica o non fa pervenire la documentazione richiesta qual' è la sua responsabilità ? Ho capito che il nuovo amm.re prende tempo per difendere l' ex suo amico... In che modo potrei procedere nei confronti del nuovo amm.re? I giorni sono notevolmente trascorsi(30) ma non ho avuta nessuna risposta concreta. La diffida e' stata inoltrata sia a mezzo fax che r.r.Grazie.
 

nicoz

Membro Attivo
Proprietario Casa
. La documentazione (tutta) è del condominio e non dell’amministratore.
La norma chiarisce che la documentazione è del condominio.
L’amministratore ne è il semplice custode posto che ai sensi dell’art. 1130, I c. n. 8, c.c., egli deve “conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini, sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio”.

Ciò era stato più volte ribadito anche dalla Giurisprudenza che ha precisato che “l’amministratore revocato deve far pervenire tempestivamente e spontaneamente al nuovo amministratore tutta la documentazione in suo possesso che detiene unicamente nella sua veste di mandatario e che è di esclusiva pertinenza del mandante” (Trib. Milano Sez. V, 24-01-2008).

Ecco quindi che all’atto del passaggio delle consegne, tutta la documentazione detenuta dall’amministratore va consegnata.

Ne discende logicamente il suggerimento di indicare nella maniera più analitica possibile la documentazione che viene trasferita ciò anche al fine di evitare addebiti di responsabilità in caso di successivo smarrimento di parte della documentazione da parte del neo-amministratore.

Per la Giurisprudenza infatti “l’inottemperanza all’obbligo di consegna legittima il nuovo amministratore ad agire in giudizio, nella veste di legale rappresentante del condominio, al fine di ottenere la condanna del vecchio amministratore alla esecuzione specifica dell’obbligo” (Trib. Milano Sez. VIII, 30-04-2005) nonché comporta la legittimazione in capo al condominio all’azione di risarcimento del danno (Trib. Milano Sez. XIII, 03-04-2008)./voipartners.wordpress.com
 
O

Ollj

Ospite
Qualora lo stesso non giustifica o non fa pervenire la documentazione richiesta qual' è la sua responsabilità
Responsabilità civile per i danni che dovessero derivare causa l'inerzia di chi, titolato a pretendere la documentazione, nulla fece in tal senso.
Danni da provare (onere in capo a chi pretende il risarcimento del danno) e che, con il colpevole ritardo, debbono essere causalmente connessi (causa/effetto).
 

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