danyelita

Nuovo Iscritto
Sono in affitto insieme alla mia famiglia da 2 anni presso lo stesso stabile, un condominio con annesso giardino e cantina.
Le spese condominiali aumentano in maniera esorbitante e l'ultimo prospetto giunto nella giornata odierna mi ha sconvolto.........
Nel mese di agosto, (sto all'ultimo piano, sotto il tetto), la pioggia ha cominciato ad entrare dal soffitto......e i locatore è intervenuto.
Nel frattempo tra agosto e novembre i condomini hanno provveduto interamente alla sistemazione del tetto intero.
Insomma alla fine della festa, vedo che nel prospetto il locatore paga solo 215 euro mentre io mi ritrovo a pagare la bellezza di 558 euro ogni 3 mesi.
FAcendo 2 conti pare alquanto scontato che a carico mio risultino sia l'amministratore con le sue spese di cancelleria che l'assicurazione del fabbricato.


P.s. tra le voci i 215 euro del locatore corrispondono proprio ai costi della sistemazione interne del soffitto per le infiltrazioni.


Devo appellarmi a qualcuno?
E' mio diritto farlo.......spettano al conduttore queste spese????

Mi piacerebbe avere come riferimento delle sentenze, in modo da avere prove incontestabili in mano......grazie a tutti
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
Non sono d'accordo...le spese Patrimoniali sono sempre a carico del Proprietario...al massimo il compenso dell'amministrtatore può essere addebitato al 50% al conduttore...il canone libero 4+4 può prevedere che talune spese rimangono a carico del conduttore ma bisogna vedere quali...secondo me le spese condominiali sono ancora da dividere secondo quanto stabilito dall'art 9) della legge 392/78 e successive modificazioni...cmq effettivamente se si è firmato che TUTTE le spese accessorie sono a carico...bisogna sentire il SUNIA...sindacato inquilini...loro sono sempre al corrente delle ultime su questi casi...saluti
 

Giovanni de Matteis

Nuovo Iscritto
Gli onorari dell'amministratore e le spese di gestione (cancelleria ed altro) sono da suddividersi al 50°/° tra proprietà ed inquilino. L 'assicurazione delo stabile -invece- ritengo sia attribuibile solo al proprietario vista la finalità della stessa che è quella di tutela dell'immobile da eventi straordinari.
Giovanni de Matteis
 

guerrino26

Nuovo Iscritto
Le spese per il funzionamento ascensore e di manutenzione ordinaria sono a carico dell'inquilino al 100% art. 9 L. 392/78.
Le spese di manutenzione straordinaria al proprietario al 100% art. 1575 c.c.
Le spese per adeguamento alle nuove disposizioni di legge al proprietario al 100%
I consumi Energia elettrica per Forza e illumunazione, inquilino 100%
Ispezion e collaudi inquilino
Assicurazione - danni e responsabilità civile - proprietario
Compenso amministratore proprietario :daccordo:
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
Isabel mi conferma quello che già ho asserito...il 50% delle spese di amministrazione a carico dell'inquilino è un interpretazione che ultimamente sta' prendendo piede ma che non mi trova (e non solo il sottoscritto ovviamente) d'accordo...ho citato il SUNIA perchè propende solitamente e in qualche caso "stoltamente" per le ragioni dell'inquilino...ovvio Caro JacO (vorrei vedere però cari amministratori sempre più nomi veri...perchè qui ci si gioca la reputazioni come professionisti...ehehe), che che lo mando dalle associazioni di categoria dei proprietari gli dicono che è giusto che paghi e basta...quello il nostro amico conduttore lo ha già sperimentato sulla sua pelle mi pare...ehehe
Saluti!
 

ada1

Nuovo Iscritto
Credo che anche i proprietari hanno sperimentato sulla propria pelle molte cose e difendere a spada tratta una categoria piuttosto che un'altra non rima a niente se non a far continuare gli eccessi che tutti , inquilini e proprietari, deprechiamo...
Le polemiche sono inutili, solo i fatti sussistono.
Ora, se da una parte è vero che la legge sull'equo canone stabilisce -salvo patto contrario- quali sono gli oneri a carico del locatore e del conduttore ignorando puramente e semplicemente il compenso dell'amministratore e l'assicurazione (donde l'interpretazione della clausola, come di prassi, a favore del conduttore in mancanza di patto contrario) :

Art. 9 : oneri accessori
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore .....


ma è anche vero che la tendenza giurisprudenziale attuale va piuttosto nel senso di una più grande equità dell'interpretazione della legge ammettendo il 50/50 o anche un'altra % di ripartizione a carico dell'uno o dell'altro sulla base di una legge successiva a quella dell'equo canone (legge 431/98) che regola oggi i contratti di locazione post 09/12/1998 la quale legge ha introdotto anche il contratto a canone libero .
E sulla base di questa legge è vero che bisogna vedere -come già detto da altri- quello che il contratto stabilisce in merito poiché essa da la possibilità, secondo il tipo di contratto sottoscritto -e qui non sappiamo di quale si tratta-, di modulare la ripartizione di tutti gli oneri.
Ed è anche vero che la tendenza attuale di dividere a metà tali spese trova la sua giustificazione nell fatto che anche l'inquilino puo' usufruire dei servizi dell'amministratore e puo' beneficiare dell'assicurazione qualora i danni coperti dall'assicurazione fossero a lui imputabili.
Quindi, l'unico consiglio da dare a danyelita è di ben verificare quanto scritto sul contratto e poi anche, se lo ritiene opportuno, di riportarsi a quanto sottoscritto negli accordi nazionali dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari (Sunia certamente come inquilino, ma anche Confindustria, ad esempio, oltre quelli già citati dei proprietari)
 

Tapinaz

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ricordo che l'art.9 della Legge 392/78 non è stato abrogato dalla Legge 431/1998. Quindi, in mancanza di specifici accordi è ancora vigente con tutte le conseguenze.
La sua originaria inderogabilità pone dei problemi interpretativi sulla liceità di intese tra le parti che portino ad imputare oneri come l'assicurazione o l'amminsitrazione a carico dell'inquilino. Vi possono essere sentenze di Tribunali che danno ragione anche al proprietario ma non forzerei troppo la mano, :fico:salvo che in merito si esprima la Cassazione a sezioni riunite.
Il Sunia ed il Sicet o similari aspettano al varco, d'altronde sono lì anche per questo.:sorrisone:
 

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