J

jac1.0

Ospite
Salve a tutti. Il nuovo testo dell'art. 67 delle disposizioni attuative del C.C. al comma V recita:
All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.
Vuol dire che la delega può essere conferita per alcune assemblee o per alcuni tipi di assemblea?
Grazie.
 
J

JERRY48

Ospite
67. Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di
delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto
dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a
un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma
dell'articolo 1106 del codice.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di
sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto
comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti
comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può
chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni
dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria
provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a
provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al
condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.
Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante
risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun
condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei
condominii. L'amministratore riferisce in assemblea.
>>All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque
assemblea.<<

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che
attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda
avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli
articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia
all'usufruttuario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti
all'amministrazione condominiale. (1)
 

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