StLegaleDeValeriRoma

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Ogni condomino ha la facoltà di richiedere all'amministratore di prendere visione dei documenti relativi al condominio, documentazione contabile, contratti con i fornitori, ecc., ed estrarre a proprie spese le copie a seguito dell'appuntamento che l'amministratore è tenuto a riservargli per tale esame che potrà essere effettuata anche mediante professionisti delegati dal condomino.
La richiesta non deve essere motivata, a ciò mi riferisco nel titolo, ma non deve creare intralcio all'amministrazione.

In particolare la Cassazione sentenza n. 19210/2011 ha precisato a riguardo che "il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale .... a tale diritto corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati..... a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per gli indicati fini di partecipazione consapevole ad un'assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l'onere della prova della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe sull'amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al Condominio, ove intenda resistere all'azione del condomino dissenziente."

Chiaramente la richiesta del condomino, con raccomandata A.R. o P.E.C. si consiglia, dovrà pervenire second o i principi di correttezza all'amministratore in tempo utile il che certamente difficilmente potrebbe dirsi se inviata la mattina stessa dell'assemblea in seconda convocazione.
Il rifiuto e direi anche l'inerzia da parte dell'amministratore consente al condomino di ricorrere all'assemblea ex art. 1133 codice civile o all'autorità giudiziaria competente come prevede il successivo art. 1137, quindi entro trenta giorni.

Avv. Luigi De Valeri
 

Giovanni de Matteis

Nuovo Iscritto
Volendo visionare gli estratti conto del c/c postale su cui vengono convogliati i pagamenti del Condominio, è possibile farne richiesta direttamente alle Poste e se si con quale procedura ? Grazie per le risposte.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Art. 11 legge 220/2012 1.
Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. (Rendiconto condominiale). Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. L'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà. I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese. Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione.
 

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