laura marzola

Membro Junior
Proprietario Casa
Buongiorno,
stiamo ristrutturando villetta ereditata dal mio convivente e suo fratello.

1) divideremo le spese al 50% tra i due nuclei famigliari e vorremmo dividere anche le detrazioni al 50%, ma non avendo il mio compagno abbastanza capienza IRPEF il nostro 50% lo vorremmo dividere in 10% lui e 40% io, è possibile?

2) l'idea è che ognuno di noi si farà intestare qualche fattura fino ad arrivare appunto alla percentuale indicata, l'intestatario della fattura eseguirà in bonifico e sarà l'unico a portare in detrazione la fattura in questione indicando però nelbonifico i CF di tutti e 3 in qualità di beneficiari della detrazione nel totale. Corretto?

3) ho letto che in caso di più beneficiari anche sulle fatture ogni volta va riportato il CF di tutti e soprattutto la percentuale della detrazione di ognuno. ma quello che non capisco è se si intende la percentuale nella globalità dei lavori (quindi sarebbe 50% + 40% +10%) o sulla singola fattura (quindi sarebbe 100%), se fosse questa seconda ipotesi la seconda è necessario scrivere la percentuale?


quale sarebbe la forma migliore di operare in questo caso un po' complesso?


ps: essendo familiare convivente ma non sposati avevo stipulato contratto di comodato tra me ed i 2 proprietari, poi ho visto che a luglio è uscita circolare Agenzia delle Entrate che parifica la convivenza al matrimonio. a questo punto in quale qualità posso richiedere la detrazione? cambia qualcosa che io la chieda come convivente o come comodatiario
a livello di intestazione fatture e annotazioni?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
a luglio è uscita circolare Agenzia delle Entrate che parifica la convivenza al matrimonio.
Premesso che si tratta di una risoluzione (e non di una circolare), per effetto della legge n. 76/2016 esiste equiparazione del vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dall'unione civile tra persone dello stesso sesso (fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione).
Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto.
La legge ha tuttavia evidenziato l'esistenza di un legame concreto tra il convivente e l'immobile destinato a dimora comune.
Ai fini della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR, pertanto, la disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi di quella legge, senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato.
 

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