No, nessuna denuncia, se non hai nessuna altra possibilità di altre collocazioni per l'antenna, il vicino condomino deve concederti l'installazione, fai leggere queste Sentenze al vicino, non ottenendo nulla, caso mai rivolgiti ad un Legale;
L'art. 1 della l. 6 maggio 1940 n. 554 - che sancisce il diritto del condomino ad installare un'antenna sul terrazzo comune o di proprieta' altrui - si applica anche all'esercizio di attivita' radiofonica in una unita' immobiliare sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attivita', anche se svolta da privati, non solo e' espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma e' altresi' strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite e' che la installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprieta' secondo la sua destinazione ne' arrecare danni alla proprieta' medesima od a terzi. Tribunale Latina, 16 novembre 1992 Giur. merito 1993, 945 nota (DE TILIA)
Il diritto di installare antenne radio e televisive su beni di proprieta' esclusiva altrui, da parte dell'abitante dell'immobile, costituisce una facolta' che attiene all'esercizio dell'ampio diritto primario, riconosciuto dall'art. 21 cost., alla libera manifestazione del pensiero, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, spettante ad ogni cittadino, sia come destinatario delle manifestazioni di pensiero altrui (diritto all'informazione), comportante l'installazione di antenna ricevente, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), comportante l'installazione di antenna trasmittente: diritto che, nel predetto duplice aspetto, regolamentato dalla p.a., non incontra altro limite, nei rapporti tra privati, se non quello di non ostacolare il pari diritto degli altri e di non pregiudicare l'esercizio di diritti di altra natura quale quello di proprieta' con il libero godimento dell'immobile. Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. 1984, I, 682. Foro it. 1984, I, 415. Giur. it. 1984, I, 1, 1267. Arch. civ. 1984, 145