cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buonasera, un negozio C1 di 20 mq., facente parte di un condominio, non dotato di impianto termico/caldaia, che viene saltuariamente riscaldato con una stufetta elettrica, da quanto ho letto non necessita di APE ma, in sede di rinnovo locazione, un tecnico certificatore dovrebbe comunque attestarmi lo stato di esenzione, mi confermate ciò? Il documento servirebbe già al primo rinnovo, 6 anni, del contratto commerciale o ai 12 anni?
Grazie ancora a tutto il forum!
 
J

JERRY48

Ospite
L'APE è prodotto a cura del proprietario/locatore. L’obbligo sussiste solo se si è in presenza di una nuova locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione. Resta esonerato, quindi, dall’obbligo il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6 giugno 2013.
Pertanto si è esonerati anche della produzione del certificato di esenzione.
 

cec

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ok, ma poichè c'è la possibilità che il conduttore lascia prima il fondo, in caso di nuova locazione dello stesso fondo ai requisiti sopra descritti, occorre l'APE?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non mi risulta esista un certificato di esenzione: salvo per i beni di interesse storico.
Ma è vero che mi sbagliavo sulla sostanza. I C1 non fanno parte delle categorie esentate per legge.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Esiste se devi fare una nuova registrazione, dove il certificato certifica l'esenzione e la motivazione
 
Ultima modifica di un moderatore:
J

JERRY48

Ospite
DM 22 NOVEMBRE 2012 (ARTICOLO 18):
18. impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate,

PER CUI, ANCHE SE NON APPARE PROPRIO CHIARISSIMO COSA SI CONFIGURI COME IMPIANTO TERMICO, COSA DEVE ESSERE CERTIFICATO E COSA NO, la casistica rimane comunque semplice: basta utilizzare la Circolare del notariato 2013 ove al punto II), recita: per interpretazione sistematica della normativa vigente (dovendosi in particolare escludere la necessità dell’attestato di prestazione energetica per tutti quegli edifici o manufatti che non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del tutto irrilevanti, in relazione alle loro caratteristiche o destinazioni d’uso ovvero in quanto non ancora o non più utilizzabili per l’uso cui sono destinati)
per cui tutti sia per gli edifici privi di impianto termico, sia per gli edifici con stufe e/o apparecchi elettrici la cui Potenza Nominale ed il cui consumo è basso, LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NON VA EFFETTUATA (ESENZIONE/ESCLUSIONE).
LO STATO DI ESENZIONE/ESCLUSIONE VA ATTESTATO DA UN CERTIFICATORE ENERGETICO , con apposita dichiarazione da portare al notaio rogante od all’agenzia immobiliare prima di redigere l’atto o stipulare il contratto di locazione…
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@jerry84: la risposta è chiara, ma l'argomentazione debole. In fondo la circolare del notariato non è legge, e francamente non mi pare che la definizione dell'art. 18 sia così nebulosa, a meno di voler cavillare. (non mi riferisco certo a te).

A riprova basta ricordare la legge regionale del Piemonte, che non considera affatto tra i motivi della non certificabilità, l'assenza di un impianto di riscaldamento.
L'obbligo discende dalla natura e destinazione d'uso dell'immobile. E nel caso l'impianto di riscaldamento fosse assente, prescrive di calcolare il fabbisogno come se l'u.i. fosse dotata di apparecchi elettrici
 

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