carmibol2812

Membro Attivo
Sono proprietario di un' appartamento al piano terra.E' visto che altri due proprietari hanno realizzato un cancello che dalla proprietà porta sulla parte comune e che per uno al suo dire è stato fatto dal costruttore mentre l'altro in assemblea con l'approvazione della maggioranza(Senza raggiungere i 2/3).Ora è cambiato amministratore e anche le regole. Difatti mi riferiscono che si tratti di innovazione è occorrono i due terzi dei presenti.Dopo varie assemblee che non si è riusciti a raggiungere il quorum dei 2/3 alla quarta assemblea la maggioranza anche se non raggiunti il quorum per l'innovaszione dei presenti mi danno parere favorevole.
Oggidì sono venuto a sapere che vogliono far annullare l'assemblea per altri motivi tra cui andrebbe a perdere valenza anche l'ultima decisione proposta.Domande.Qualchuno saprebbe darmi indicazioni su come è regolata questa situazione e di come comportarmi in merito.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Per il tuo caso il conteggio è la maggioranza dei condomini significa la metà più uno, e che gli stessi abbiano ula proprietà di 667 millesimi pari ai 2/3 di millesimi dell'intero condominio,sia in proma che in seconda convocazione.

Ciao salves
 

ergobbo

Membro Attivo
Scusa, ma c'è qualcosa nel regolamento di condominio a tale proposito?

Perché in caso contrario e se ti accolli tutte le spese puoi farlo senza alcun permesso.
 

carmibol2812

Membro Attivo
Magari

Io già lo feci presente tempo addietro però dall'amministratore mi fu detto che comunque si trattava di un muro condominiale e pertanto richiede i 2/3,così riferitomi...
 

ergobbo

Membro Attivo
dall'amministratore mi fu detto che comunque si trattava di un muro condominiale e pertanto richiede i 2/3,così riferitomi...

Sempre ammesso che il regolamento di condominio non dica qualcosa in contrario, la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino i 2/3 dei millesimi (art. 1120) serve solo se le spese vengono divise tra tutti.
Se le spese sono interamente a tuo carico, puoi farlo (entro i limiti stabiliti dal'articolo) in base all'art 1102 CC senza alcun permesso del condominio.
 

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