M

marvit40

Ospite
Mi è stata sottoposta una questione (tragica/patetica/macabra?) che essenzialmente così si riassume:
Il condominio ha deliberato la locazione (3 + 2 anni) di un appartamentino di proprietà comune ad una persona specificamente identificata, con la clausola "per sè stessa e suoi aventi causa": dopo pochi giorni dall'inizio del contratto quella persona- vedova e convivente con un figlio celibe maggiorenne- defunge (!) per vecchiaia, e il figlio chiede il subentro nello stesso contratto; il condominio ne prende atto con tutti i crismi legali senza alcuna obiezione. Dopo un paio di mesi dal subentro, il figlio inizia una convivenza "more uxorio" con una signora includendola nel proprio documento di residenza ma, ancora dopo pochi mesi, questo primo subentrato defunge a sua volta (!!) per incidente e la convivente- abbastanza gradita al condominio-chiede anch'essa il subentro; trattandosi di convivente "more uxorio" ivi residente, il condominio non può opporsi alla domanda e concede. ....... Altro senonchè! per naturale propensione, questa seconda subentrata trova anche lei un convivente "more uxorio" ma con residenza ufficiale a pochi chilometri dove possiede un'abitazione a lui disponibile; quest'ultimo è decisamente sgradito al condominio perchè recidivo con condanne per reati contro la persona (non si possono citare i motivi!). Ma il massimo della.....succede quando la seconda subentrata, in an-ticipo rispetto alla prima scadenza del contratto triennale, defunge anch'essa (!!!) per malattia e il convivente per niente gradito pretende anche lui (con una certa tracotanza) il diritto di subentro che il condominio non intende concedere per tre motivi, credo fondati, ignorando che sia sgradito: 1) non è ufficilmente convivente;
2) è proprietario di altro immobile abitabile dove può benissimo trasferirsi, e 3) perchè il contratto originario registrato specificamente ad una persona "per sè stessa e suoi aventi causa" è ormai totalmente snaturato e privo di fondamento rispetto alla concessione di origine.
Non so se ci sono stati altri casi simili e per questo chiedo alla cortesia degli esperti pareri se l'atteggiamento del condominio in tutti e tre i casi è stato o è legalmente sostenibile. Grazie a chi vorrà intervenire.
 

Elisabetta48

Membro Senior
La successione nei contratti è regolata dall'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392
"6. Successione nel contratto.
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto."

Se l'ultimo aspirante alla successione nel contratto non è ufficialmente convivente come dici, direi che non rientra tra gli aventi diritto... Chiedetegli lo stato di famiglia...
 
J

JERRY48

Ospite
Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della legge n. 392 del 1978 In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. Succede altresì nel contratto il convivente more uxorio del conduttore, come chiarito della sentenza della Corte Costituzionale, 7 aprile 1988, n. 404, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva il convivente nel novero dei successibili nella titolarità del contratto di locazione.
La Suprema Corte nell’epigrafata sentenza ha ulteriormente specificato che in tema di successione nel contratto di locazione la norma succitata di cui all’art. 6, 1 comma, L. n. 392/78 “trova applicazione anche qualora l’evento morte riguardi un soggetto che sia in precedenza subentrato ai sensi della stessa norma nella posizione di conduttore al conduttore originario, dovendosi escludere che la norma possa operare solo con riguardo alla successione nella posizione di quest’ultimo”.
Esemplificando ulteriormente può dirsi che il diritto di successione nel contratto di locazione, che consente di far subentrare coniuge, eredi, parenti ed affini conviventi del conduttore nonché il convivente more uxorio di questi nella conduzione dell’immobile, opera anche se c’è un passaggio intermedio ovvero se, deceduto l’originale titolare del diritto, a questi subentri altro soggetto che a sua volta muoia, lasciando a sua volta l’appartamento al proprio convivente.
Poiché lo scopo dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392 è quello di garantire un'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componenti della comunità familiare o parafamiliare, il diritto del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nel contratto di locazione è subordinato alla condizione dell'abituale convivenza con quegli. Ai fini della prova di tale complessa situazione determinante una comunanza di vita con detto conduttore non è sufficiente il certificato storico-anagrafico, che ha un valore meramente presuntivo della comune residenza ivi annotata.

* Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 1996, n. 8652, Raiola c. Puglia.
Per cui, a mio parere, la sua richiesta può essere rigettata, in quanto non ha il soggetto richiedente la residenza e la sua abituale dimora nell'appartamento della convivente defunta.


 
J

JERRY48

Ospite
E questo si può scoprire semplicemente, anche con la richiesta del suo pagamento IMU.
Questo tizio vuole il diritto di subentro e poi subaffitta e si crea una rendita!!!
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Al di là di tutte le dotte dissertazioni sul più o meno lecito diritto o pretesa di avvalersi dell'appartamento, mi sembra che la situazione sia veramente tragicomica. Oserei avanzare il sospetto che sia inventata di sana pianta:)
Però, nella presunzione della realtà effettiva, credo che alla persona "ultima arrivata" basterebbe far leggere il post iniziale di @marvit40. Questo tale potrebbe rendersi conto che, forse, l'appartamento de quo porta un pò sfiga...:risata: e potrebbe anche darsela a gambe levate.....:sorrisone:
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto