Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
Ricevo una delibera condominiale dove si dice che sono presenti 3 condomini su 4 per un valore di 770 millesimi. Viene poi verbalizzato ‘viene approvata una spesa Straordinaria per rifacimento ascensore da parte di 2 condomini su tre presenti, per un valore di 770 millesimi.
Aggiungo che un condomino è una comunione di cui non c’è nota della nomina del rappresentante.
Ho due domande: ma quali sono i due condomini ? C era obbligo di dichiararlo? Perché ho visto che se non votava la comunione non ci sarebbe stata la maggioranza assoluta!
È annullabile ?
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
sono presenti 3 condomini su 4 per un valore di 770 millesimi

da parte di 2 condomini su tre presenti, per un valore di 770 millesimi

Vi è un errore nella descrizione visto che i millesimi presenti al voto non possono vessere uguali a quelli della maggioranza che approva visto che 1 dei partecipanti non ha votato a favore.


un condomino è una comunione di cui non c’è nota della nomina del rappresentante.
"Nota" non necessaria visto che la presenza di uno solo dei "comunisti" è sufficiente.


Ho due domande: ma quali sono i due condomini ? C era obbligo di dichiararlo?
Il Verbale di Voto deve permettere di identificare chi erano i favorevoli anche per "sottrazione" (indicazione dell'unico contrario).

Per come l'hai descritta la delibera è "annullabile" su ricorso al Giudice entro 30gg. dalla ricezione del Verbale.

Ps.
In un Condominio di così ridotte dimensioni sarebbe buona educazione partecipare "attivamente" alle assemblee e se occupati nominare un delegato.

Per la sostituzione di un impianto esistente basta la maggioranza dei presenti ed almeno 500 millesimi.
 

Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
Vi è un errore nella descrizione visto che i millesimi presenti al voto non possono vessere uguali a quelli della maggioranza che approva visto che 1 dei partecipanti non ha votato a favore.



"Nota" non necessaria visto che la presenza di uno solo dei "comunisti" è sufficiente.



Il Verbale di Voto deve permettere di identificare chi erano i favorevoli anche per "sottrazione" (indicazione dell'unico contrario).

Per come l'hai descritta la delibera è "annullabile" su ricorso al Giudice entro 30gg. dalla ricezione del Verbale.

Ps.
In un Condominio di così ridotte dimensioni sarebbe buona educazione partecipare "attivamente" alle assemblee e se occupati nominare un delegato.

Per la sostituzione di un impianto esistente basta la maggioranza dei presenti ed almeno 500 millesimi.
Ma per il rappresentato della comunione non è necessario una decisione che sia verbalizzata dall assemblea ovvero che si prende atto che uno dei comunisti è delegato o rappresenta la comunione ? Pena nullità ?
A fronte del ricorso al giudice, si può convocare nuova assemblea e ri deliberare ?
 

Maivertu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ma per il rappresentato della comunione non è necessario una decisione che sia verbalizzata dall assemblea ovvero che si prende atto che uno dei comunisti è delegato o rappresenta la comunione ? Pena nullità ?
A fronte del ricorso al giudice, si può convocare nuova assemblea e ri deliberare ?
No
La maggioranza ha deciso, anche se l'assente ci fosse stato non sarebbe cambiato niente. Non capisco a cosa ti vuoi attaccare
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ma per il rappresentato della comunione non è necessario una decisione che sia verbalizzata dall assemblea

NO.
L'assemblea non ha alcun potere per contestare chi si presenta dei "comunisti" ed il Presidente può inibire solo se si presenta più d'uno con la pretesa di partecipazione attiva.


Pena nullità ?
I casi di "nullità" (cosa ben diversa dalla "annullabilità") sono molto circoscritti e vertono su ben altri principi.
A fronte del ricorso al giudice, si può convocare nuova assemblea e ri deliberare ?
Una nuova assemblea è cosa sempre possibile indipendentemente dal ricorso (semmai funzionale alla sentenza) purché convocata secondo norma.
La questione è che fintanto la delibera approvata non viene "annullata", resta valida ed efficace ed è coercitiva anche per i contrari/assenti...mentre una nuova assemblea, per deliberare sullo stesso argomento, necessita di maggioranza "adeguata" per revocare/modificare la decisione precedente.
 

Francesco Brunetti

Membro Attivo
Proprietario Casa
NO.
L'assemblea non ha alcun potere per contestare chi si presenta dei "comunisti" ed il Presidente può inibire solo se si presenta più d'uno con la pretesa di partecipazione attiva
Ma non è obbligatoria la nomina del rappresentante ? Questo atto deve essere verbalizzato dalla assemblea o solo inviato all amministratore di condominio. Ed inoltre da comunista non ho avuto notizia di una eventuale nomina di un rappresentante, avrei avuto diritto di conoscerla ? Quindi in assenza di formale rappresentanza della comunione il voto di quel rappresentato non è valido
 

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