Art. 1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea 1. Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini [1105 ]. 2. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio [1138 ] ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa [1109 c. 1 ]. 3. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza [2964 ss. ], entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti [1109 c. 2, 1138 c. 4 ].