chiacchia

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Scusate forse è il freeedddo ma leggo bene? ma lart. 69 di questo link http://www.condominioelocazioni.it/N...condominio.pdf
riporta:

69. I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella
millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati
all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse
di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice, nei seguenti casi.
Ma non si era detto che bastava la maggioranza qualificata? ommeglio cosi hanno deciso gli ermellini per facilitare l'approvazione delle tebelle millesimali sia esse essere contrattuali e non?
:shock::fiore:
 

condobip

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Bisogna distinguere, infatti ci sono due casi distinti,

caso 1. - tabella millesimale prevista dal costruttore (unico proprietario prima della 1° vendita di un'u.i.), registrata trascritta, ed allegata ai rogiti dei futuri acquirenti, questa tabella potrà essere modificata solamente all'unanimità (1000/1000), oppure nei casi previsti dall'art. 69 delle Disp. Att. del cc su ricorso, prima all'assemblea (delibera come detto all'unanimità e nuova trascrizione per renderla opponibile ai futuri acquirenti), oppure all'A.G. se ci sono i presupposti dell'art.69;
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.


caso 2. - mentre nel caso la tabella venga approvata dall'assemblea a maggioranza (per cui non è possibile registrare trascrivere e purchè siano rispettati i parametri e criteri legali) e non registrata/trascritta ai pubblici registri, potrà essere modificata a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc., ma nulla toglie che, anche in questo caso ci possa essere un ricorso all'A.G. per i punti dell'art 69 Disp. Att. cc. già detti se l'assemblea non accoglie la domanda di qualche condomino.
 

Prociotta

Nuovo Iscritto
Bisogna distinguere, infatti ci sono due casi distinti,

caso 1. - tabella millesimale prevista dal costruttore (unico proprietario prima della 1° vendita di un'u.i.), registrata trascritta, ed allegata ai rogiti dei futuri acquirenti, questa tabella potrà essere modificata solamente all'unanimità (1000/1000), oppure nei casi previsti dall'art. 69 delle Disp. Att. del cc su ricorso, prima all'assemblea (delibera come detto all'unanimità e nuova trascrizione per renderla opponibile ai futuri acquirenti), oppure all'A.G. se ci sono i presupposti dell'art.69;
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.


caso 2. - mentre nel caso la tabella venga approvata dall'assemblea a maggioranza (per cui non è possibile registrare trascrivere e purchè siano rispettati i parametri e criteri legali) e non registrata/trascritta ai pubblici registri, potrà essere modificata a maggioranza del 2°c. art. 1136 cc., ma nulla toglie che, anche in questo caso ci possa essere un ricorso all'A.G. per i punti dell'art 69 Disp. Att. cc. già detti se l'assemblea non accoglie la domanda di qualche condomino.


no per favore, dopo il 18/6 le tabelle si tornano a modificare solo all'unanimità, ma si possono modificare esattamente come ora, sole se si è nei casi citati
 

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