lucy07

Membro Attivo
Proprietario Casa
caro forum...
mi trovo in questa situazione: i due conduttori di un 4+4 inviano la disdetta per risoluzione anticipata, in realtà uno se ne va , ma l'altro vuole restare; la disdetta termina a fine anno.
ora chi rimane ha trovato un 'altro co-conduttore ( per dividere le spese) con cui fare un nuovo contratto, ma ciò a partire da febbraio ,ora come va gestito gennaio?? ...l'inquilino ha intezione di rimanere in casa...aspettando di fare il nuovo contratto ...!
grazie per i consigli che vorrete darmi.
 

Marali

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao, non sono esperta, ma il consiglio che mi sento di darti è: stipula un contratto transitorio di 30 giorni (non c'è bisogno di registrazione) con l'inquilino che vuole rimanere, spiegando nel contratto che viene fatto solo per un mese per necessità del conduttore di aspettare il nuovo coabitante. Poi a febbraio stipulerai il contratto 4+4.
Altrimenti rischi che magari la persona che rimane in casa ti denunci per affitto in nero!!
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
E' inteso che nel mese in cui c'è un solo conduttore questi paghi il canone del mese, ossia non metà. Osservo che l'Agenzia delle Entrate non parla di risoluzione anticipata, ma di risoluzione.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma davvero per un solo mese, che mi pare si dia il permesso di soprassedere, si può rischiare nei modi che prospettate? Affitto in nero...non è che soffrite di paranoia? O davvero se si sgarra di un mese, la paranoia e' giustificata?
 

lucy07

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao, non sono esperta, ma il consiglio che mi sento di darti è: stipula un contratto transitorio di 30 giorni (non c'è bisogno di registrazione) con l'inquilino che vuole rimanere, spiegando nel contratto che viene fatto solo per un mese per necessità del conduttore di aspettare il nuovo coabitante. Poi a febbraio stipulerai il contratto 4+4.
Altrimenti rischi che magari la persona che rimane in casa ti denunci per affitto in nero!!


si... ma il problema è che la transitorietà ,ho letto , è solo previsata per determinate situazioni ben formulate dalle legge , questa motivazione non è contemplata....si può lo stesso inserire?
 
J

JERRY48

Ospite
Un contratto di locazione può essere oggetto di:
  • risoluzione anticipata (prima della scadenza naturale)
  • cessione (da parte del locatore o del conduttore)
  • proroga (espressa o tacita) rispetto alla sua naturale scadenza
Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili devono essere registrati se la loro durata è superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno.

Il termine per registrare il contratto di locazione e pagare la relativa imposta di registro è di 30 giorni dalla data della stipula (o dalla sua decorrenza, se anteriore).
Se è di 30 gg. non occorre registrarlo, anche se redatto.

Dopo fare il nuovo contratto. Tutto questo per stare nella legalità.
 
J

JERRY48

Ospite
Non voglio entrare in polemica, ma:
1) risoluzione, quando il contratto stipulato è stato risolto nel modo temporale contrattuale
2) risoluzione anticipata, quando in contratto 4+4 l'inquilino compra casa (ipotesi) e va ad abitarci dopo aver adempiuto alla comunicazione entro i 6 mesi del rilascio.
3) quando il locatore manifesta la volontà di abitare nell'appartamento locato entro 1 anno, dopo la la prima scadenza anche con destinazione ai parenti più prossimi, aver fatto ristrutturazioni straordinarie; nel caso ciò non avvenga il locatario ha il diritto di rioccupare l'immobile. (art. 3 l. 431/98)
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Non voglio entrare in polemica, ma:
1) risoluzione, quando il contratto stipulato è stato risolto nel modo temporale contrattuale
2) risoluzione anticipata, quando in contratto 4+4 l'inquilino compra casa (ipotesi) e va ad abitarci dopo aver adempiuto alla comunicazione entro i 6 mesi del rilascio.
3) quando il locatore manifesta la volontà di abitare nell'appartamento locato entro 1 anno, dopo la la prima scadenza anche con destinazione ai parenti più prossimi, aver fatto ristrutturazioni straordinarie; nel caso ciò non avvenga il locatario ha il diritto di rioccupare l'immobile. (art. 3 l. 431/98)
Nella tabella dei codici tributo dell'Agenzia delle Entrate a pagina 3 si può leggere:
IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONI (CONTRATTI DI
LOCAZIONE E AFFITTI): 113T
 

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