sergiunca

Nuovo Iscritto
un parente ha tenuto un assegno circolare consistente intestato a lui per
piu' di tre anni circa 40 mesi la banca dice che e' andato a finire sul ministero delle finanze per fondi dormienti ma un altro direttore di banca mi ha detto che se vogliono lo possono pagare gli assegni circolari non valgono 10 anni potete dirmi qualcosa grazie l' importo e' notevole
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 3 novembre ha emanato una circolare sulle modalità di rimborso delle somme versate nel fondo depositi dormienti (L. 266/05 art. 1.343).
La circolare conferma gli importi devoluti al fondo:
· Somme depositate in conti correnti, certificati di deposito, libretti di risparmio ecc., non movimentati dal titolare dal titolare o terzi abilitati per 10 anni.
· Strumenti finanziari (titoli) in custodia o in amministrazione per i quali non siano state svolte operazioni per almeno 10 anni.
· Assegni circolari non incassati entro il termine triennale di prescrizione.
· Assicurazioni Rami vita che prevedono il pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario, non reclamate entro due anni.
· Buoni fruttiferi postali emessi successivamente al 14 aprile 2001 non incassati dai beneficiari entro il termine prescrizionale di 10 anni.
Le somme depositate possono essere richieste, purché nei termini prescrizionali (a partire dalla data di versamento al fondo) dai titolari dei rapporti o dai loro aventi causa. La richiesta può essere emessa dai richiedenti gli assegni circolari, sempre nei termini prescrizionali (decorrenza data di emissione assegno).
Non possono chiedere il rimborso i beneficiari degli assegni circolari, di contratti di assicurazione vita, di buoni fruttiferi postali, successivamente alla scadenza del termine di prescrizione, rispettivamente tre, due, dieci anni.
Le domande di rimborso possono essere chieste a:
CONSAP S.p.A. Rif. Rapporti Dormienti- V. Yser 14 – 00198 Roma
La domanda deve essere presentata su un modello scaricabile sul sito Consap - Home
Le informazioni possono essere richieste a rapportidormienti@consap.it.
Al modulo devono essere allegati:
· Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente e dell’eventuale delega nel caso la domanda sia presentata da un terzo; in quest’ultimo caso il delegato al momento dell’incasso deve essere munito di procura notarile o di delega all’incasso dove sia riportato, tra l’altro, il codice fiscale del beneficiario.
· Copia del codice fiscale del beneficiario.
· Eventuale certificato di morte dell’avente diritto. Nel caso eventuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la qualità di erede del titolare del rapporto dormiente.
· Copia del libretto di deposito o dell’assegno circolare. I titoli originali devono essere presentati alla Consap prima del rimborso; il titolo annullato sarà restituito al richiedente dopo il rimborso. Nel caso di smarrimento, sottrazione, distruzione del titolo originale deve essere prodotto l’originale del decreto d ammortamento del titolo.
· Attestazione rilasciata dagli intermediari, su modello pubblicato sul sito Consap - Home. L’attestazione deve riportare l’estinzione del rapporto, l’avvenuto versamento al fondo, con accertamento dei requisiti di “dormienza”, la dichiarazione di non aver già provveduto direttamente al rimborso al cliente.

Adiconsum
:daccordo:
 

arianna26

Membro Senior
Proprietario Casa
comunque puoi chiedere al direttore che rifiuta il pagamento una nota scritta sulle motivazioni da sottoporre ad un legale. vedrai che se ha la possibilità di pagare, cosa che a quanto risulta da quanto dettoci da maidealista non sembra possibile, paga.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto