fasa78

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Impresa
Buongiorno a tutti,

la domanda a primo impatto sembrerebbe futile, ma in assemblea può partecipare , votare, o anche semplicemente esprimere il proprio parere ( ANCHE E SPECIALMENTE CONTRO QUALCUNO PROPRIETARIO DI UN' APPARTAMENTO) una persona che NON è proprietaria dell'appartamento ?

Questa persona in realtà è il padre della figlia che ha acquistato l'appartamento nel condominio. L'appartamento è intestato alla figlia, ma questa persona sta iniziando a mettere i "bastoni tra le ruote" ai residenti proprietari degli appartamenti.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
in assemblea può partecipare , votare, o anche semplicemente esprimere il proprio parere ( ANCHE E SPECIALMENTE CONTRO QUALCUNO PROPRIETARIO DI UN' APPARTAMENTO) una persona che NON è proprietaria dell'appartamento ?
In assemblea può partecipare e votare chiunque, dotato di delega del proprietario.
Se non viene munito di delega, il presidente dell’assemblea non dovrebbe farlo partecipare.
 

AnArchi

Membro Attivo
Professionista
Salve, come detto giustamente da @Franci63 per partecipare all'assemblea "ordinaria" può partecipare una persona di fiducia in rappresentanza della proprietà; munito di apposita delega. Se la rappresentanza non è munita di delega, può assistere alla riunione, previo autorizzazione del presidente assemblea, ma solo come uditore, pertanto non può intervenire o votare.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se la rappresentanza non è munita di delega, può assistere alla riunione, previo autorizzazione del presidente assemblea
Possono partecipare all'assemblea soggetti terzi (per esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all´ordine del giorno per i quali i partecipanti (non il presidente) ne ritengano necessaria la presenza.
Oppure quando sussistono le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale per esempio l'art. 10 della legge n. 392/1978 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all'assemblea il conduttore di un immobile del condominio. Che ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. E ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
 

fasa78

Membro Attivo
Impresa
Quindi in pratica questa persona si può intromettere nelle faccende del condominio SOLO SE HA LA DELEGA DEL PROPRIETARIO....e fin qua ci sta.

Ma in caso venisse la ditta di espurghi, può questa persona gestire le problematiche del condominio anche se non ne fa parte (in questo caso non esiste la delega) ??
 

AnArchi

Membro Attivo
Professionista
Quindi in pratica questa persona si può intromettere nelle faccende del condominio SOLO SE HA LA DELEGA DEL PROPRIETARIO....e fin qua ci sta.
Le risposte mi sembrano molto chiare e inequivocabili ...

Ma in caso venisse la ditta di espurghi, può questa persona gestire le problematiche del condominio anche se non ne fa parte (in questo caso non esiste la delega) ??
A parte la rabbia che si percepisce tra vicinato, la domanda trova risposta nel disposto del codice civile, ovvero se esiste un condominio, ed esiste un amministratore (quale legale rappresentante del condominio stesso), allora dovrebbe essere stato eletto in assemblea un rappresentante di scala o condominio e pertanto è l'amministratore condominiale che è autorizzato a seguire le procedure dei lavori da farsi, e questo perchè non siano tutti ad intervenire e creare caos inutile; e se del caso potrà chiedere il supporto del delegato di scala.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Posso dire che la domanda è pretestuosa?
Mi pare comprensibile che il padre di una condomina reppresenti la figlia e partecipi in sua vece alle assemblee: formalmente necessiterebbe di una delega, ma molto spesso non viene pretesa se note le relazioni di parentela stretta.
Diverso invece se si “impiccia” creando confusione: non è male che nel condominio qualcuno sia disponibile a seguire e controllare i lavori dei fornitori: importante che la sua presenza sia discreta e collaborativa. Se invece crea solo confusione e disturbo, si incaricherà l’amministratore di chiedere a tale persona, condomino o estraneo, di non interferire.
 

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